L'antefatto
Come noto, l'art. 2120, c.c., stabilisce l'obbligo di rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente formato da un tasso fisso dell'1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Sulla rivalutazione del fondo, a partire dal 2021, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente stabilita nella misura 17%. Il versamento, distinto in due rate, deve essere effettuato dal datore di lavoro, in acconto entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
L'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR, da versare entro il 16 dicembre di ciascun anno, può essere calcolato con due modalità alternative:
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