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sabato 24/02/2024 • 06:00

Fisco CIRCOLARE AE

Imposta straordinaria per le banche: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Con Circ. 23 febbraio 2024 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull'imposta straordinaria a carico delle banche, relativamente al calcolo, al pagamento del tributo e alla costituzione della riserva non distribuibile.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

La Circ. 23 febbraio 2024 n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate contiene le istruzioni relative all'imposta straordinaria a carico delle banche calcolata sull'incremento del margine d'interesse e, in particolare analizza:

  • ambito soggettivo di applicazione dell'imposta straordinaria;
  • determinazione della base imponibile;
  • soglia relativa all'ammontare massimo dell'imposta straordinaria;
  • modalità e ai termini per il versamento dell'imposta;
  • regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
  • modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta per le imprese che iniziano l'attività nel corso degli esercizi interessati.

Il Decreto Asset (DL 104/2023) ha introdotto a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi d'interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie un'imposta straordinaria determinata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine riferito all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Ambito soggettivo

Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della norma in commento le banche (società per azioni, banche popolari, banche di credito cooperativo a responsabilità limitata) iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB che sono;

  • le banche italiane;
  • le succursali in Italia di banche extracomunitarie,
  • le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio dello Stato;
  • le stabili organizzazioni di banche non residenti autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

Base imponibile

La base imponibile va riferita al margine d'interesse nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del Conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche, redatto secondo i corretti Principi contabili. Il margine d'interesse di cui alla voce 30 del Conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”.

La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del Conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del Conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10%. Su tale risultato si applica l'aliquota in misura pari al 40%.

Esempio 1

Banca con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta:

  • nel Conto economico 2021, un margine d'interesse pari a euro 5.500.000;
  • nel Conto economico 2023, un margine d'interesse pari a euro 8.000.000;
  • il margine d'interesse 2021 aumentato del 10% è pari a euro 6.050.000;
  • l'imposta dovuta è calcolata sulla differenza fra i margini d'interesse 2023 e 2021 (maggiorato del 10%) euro 8.000.000 - euro 6.050.000.

Esempio 2

Banca con esercizio coincidente con l'anno solare, che presenta:

  • nel Conto economico 2021, un margine d'interesse pari a euro 5.500.000;
  • nel Conto economico 2023, un margine d'interesse pari a euro 6.000.000;
  • il margine d'interesse 2021 aumentato del 10% è pari a euro 6.050.000;
  • l'imposta non risulta dovuta poiché la differenza fra i margini d'interesse 2023 e 2021 (maggiorato del 10%) è negativa (euro 6.000.000 - euro 6.050.000).

Quantificazione e versamento dell'imposta straordinaria

L'importo massimo dell'imposta straordinaria non può superare lo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

I soggetti passivi dell'imposta straordinaria devono:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi su base individuale l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
  • conservare ai fini di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria la relativa documentazione, sia contabile sia extracontabile.

L'imposta straordinaria deve essere versata entro il 30 giugno 2024 (1° luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2364, c. 2, c.c.

Per i soggetti che si avvalgono del maggior termine (pari a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) il pagamento dell'imposta straordinaria va eseguito entro il 31 luglio 2024.

I codici tributo validi per il versamento dell'imposta straordinaria sono:

  • “2717” denominato “Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
  • “1947” denominato “Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - INTERESSI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”;
  • “8955” denominato “Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - SANZIONI - articolo 26, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”.

L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Costituzione della riserva non distribuibile di cui al c. 5-bis

In sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, l'assemblea, in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria, può deliberare la destinazione a una riserva non distribuibile di un importo di entità pari almeno a due volte e mezza l'imposta straordinaria dovuta. L'importo che deve essere moltiplicato per 2,5 è il minore fra il 40% della differenza dei margini d'interesse e lo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale.

Deve fornirsi un'esplicita evidenza della costituzione della riserva e delle relative movimentazioni nella Nota integrativa al bilancio e in un apposito prospetto nel Modello REDDITI SC; ciò vale anche con riferimento alle stabili organizzazioni di banche non residenti.

La norma prevede che l'imposta straordinaria (maggiorata degli interessi nella misura ivi stabilita) sia dovuta qualora la riserva costituita sia, successivamente, distribuita ai soci. La sospensione dell'obbligo di versamento dell'imposta straordinaria viene meno anche in tutte quelle ipotesi in cui si realizza, indirettamente (e di fatto), un'attribuzione della riserva ai soci quali:

  • utilizzo della riserva per aumenti gratuiti di capitale sociale e successivo rimborso del capitale stesso ai soci;
  • “giroconto” della riserva ad altra riserva disponibile, di utili e/o di capitale, non assoggettata al vincolo di indistribuibilità e successiva attribuzione della stessa ai soci.

Una distribuzione parziale della riserva - sia diretta sia indiretta - determina la debenza dell'intera imposta straordinaria, maggiorata degli interessi nella misura prevista dalla norma. Non è, pertanto, possibile che, a seguito di una distribuzione parziale della riserva, l'imposta straordinaria sia versata in misura proporzionale all'ammontare della distribuzione stessa.

Fonte: Circ. AE 23 febbraio 2024 n. 4

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