venerdì 23/02/2024 • 12:31
Con Risp. 23 febbraio 2024 n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di incorporazione del soggetto esterno al gruppo, relativamente agli adempimenti dichiarativi del periodo ante incorporazione.
redazione Memento
L'operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. Pertanto, la fusione (per incorporazione) tra due o più società comporta di fatto il subentro della società incorporante (istante) nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo alle società incorporate a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria di aggregazione aziendale, ivi compresi gli obblighi fiscali ai fini IVA. A tal fine, le istruzioni al Modello IVA/2024, paragrafo 3.3.4, forniscono indicazioni operative in merito agli adempimenti dichiarativi da attuare da parte di un soggetto partecipante a un gruppo IVA avente causa in operazione straordinaria di incorporazione di soggetto esterni al gruppo. In particolare, le predette istruzioni specificano che, «Qualora nel corso dell'anno d'imposta oggetto della presente dichiarazione un soggetto partecipante a un gruppo IVA di cui agli articoli 70bis e seguenti incorpori una società esterna al gruppo, l'incorporante partecipante al gruppo IVA è tenuta a presentare per conto dell'incorporata esterna al gruppo IVA la dichiarazione relativa alla parte dell'anno d'imposta antecedente l'incorporazione. In tale dichiarazione devono essere indicati: i dati del soggetto incorporato nella parte riservata al contribuente; i dati del soggetto incorporante partecipante al gruppo IVA nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica; le operazioni effettuate dalla incorporata fino alla data di efficacia dell'operazione». Va da sé che, non potendo i risultati delle singole dichiarazioni annuali IVA essere trasferiti al gruppo IVA le società fuse sono, infatti, esterne al medesimo gli eventuali debiti dovranno essere estinti separatamente, mentre le eventuali eccedenze a credito andranno chieste a rimborso. Fonte: Risp. AE 23 febbraio 2024 n. 52
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