Con la risposta n. 48 del 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa i criteri di ripartizione (in base all'art. 173 c. 4 DPR 917/86) dei crediti R&S, società benefit, non energivore, investimenti pubblicitari e sanificazione nell'ambito di una scissione. Nel dettaglio, i crediti non rientrano tra le posizioni soggettive della società scissa, pertanto essi rappresentano un autonomo elemento del patrimonio della scissa e possono essere oggetto di ripartizione secondo la volontà delle parti, in sede di progetto di scissione.
Si ricorda che dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'art. 86 c. 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari (art. 173 c. 4 DPR 917/86).
A differenza dell'analoga disciplina in tema di fusioni (art. 123 comma 3), l'art. 173 c. 4 non si riferisce ai diritti e agli obblighi della scissa, ma alle sue posizioni soggettive. Con l'utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d'imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione (Ris. AE 19 marzo 2002 n. 91/E).
Al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun singolo credito è, dunque, necessario verificare se gli stessi si qualificano come una ''posizione soggettiva''; in caso affermativo, occorrerà valutare se tale posizione sia connessa (specificamente o per insiemi) agli elementi del patrimonio scisso: in tal caso seguirà integralmente la sorte, in sede di scissione, degli elementi o dell'elemento a cui risulta connessa; in caso contrario, si ripartirà secondo il criterio proporzionale di cui al menzionato c. 4. Invece, qualora tali crediti non siano riconducibili tra le ''posizioni soggettive'', essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.
Fonte: Risp. AE 22 febbraio 2024 n. 48