La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo c., D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Tale disposizione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere normativamente la nullità e di conseguenza la tutela reintegratoria, nei casi di licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l'ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
La legge delega sulle tutele crescenti
La Corte Costituzionale poggia i propri ragionamenti sul principio di limitazione della delegazione legislativa, la cui possibilità è ben delimitata a un esercizio di delega precisa al Governo per un tempo limitato e sempre che ricorrano le due condizioni richiamate dalla Corte (art. 76 Cost.):
Sul tema comunque la sentenza richiama la possibile flessibilità, già citata dalla giurisprudenza, che consente di consegnare gli obiettivi e le linee di fondo delle scelte del Legislatore delegante. In questa prima casistica, secondo la Corte, sono molto ampi il potere e l'“attività di ‘riempimento' normativo” conferiti al Legislatore delegato.
Diversa...
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