lunedì 26/02/2024 • 06:00
Sono deducibili al 50% le spese sostenute da fashion influencer per l'acquisto di capi d'abbigliamento di vario tipo e genere utilizzati anche per la partecipazione a specifici eventi e/o serate promozionali. Lo ha affermato la CGT di secondo grado della Lombardia nella sentenza 12 febbraio 2024 n. 468.
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Nel caso oggetto del contenzioso ad una giornalista, fashion influencer ed ex direttrice di una rivista, veniva contestata la deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di capi d'abbigliamento di vario genere; le spese di viaggio e delle “pratiche auto”. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, queste spese dovevano considerarsi non inerenti all'attività professionale svolta (ovvero: giornalista), con conseguente indeducibilità ai fini fiscali.
Principio di deducibilità
Sulla questione può essere opportuno ricordare che il principio di deducibilità di un costo per inerenza, relativamente ai redditi d'impresa è sancito dal comma 5 dell'art. 109 del TUIR, in base al quale è previsto che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio di inerenza, pur non ravvisabile nell'art. 54 del TUIR (relativo alla “determinazione del reddito di lavoro autonomo”), è estendibile anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Anche in questo caso, quindi, un costo può essere considerato deducibile solo se considerato funzionale e strettamente collegato all'attività professionale.
Nel caso in esame, nel riformare la pronuncia di primo grado, il Collegio giudicante ha preliminarmente riscontrato un errore qualificatorio commesso sia dall'Agenzia delle Entrate sia dai giudici di primo grado nella corretta individuazione dell'attività professionale svolta dal contribuente. Infatti, secondo la CTR, il caso esaminato non riguardava un soggetto esercente la professione di “semplice giornalista”, ma una “influencer” nel campo dell'immagine e della moda. Proprio in considerazione di questo diverso inquadramento, è stato osservato che:
Osservazioni
La sentenza in commento è da accogliere con favore e riveste particolare importanza stante la tradizionale ritrosia al riconoscimento dell'inerenza delle spese di abbigliamento in ambito professionale (in tal senso si veda CGT Veneto n. 177/2/2023). Infatti, la deducibilità degli abiti formali utilizzati dalle categorie professionali (ad esempio agenti e rappresentati), è da sempre una questione controversa e dibattuta Sul tema ricordiamo:
Fonte: CGT II Lombardia 12 febbraio 2024 n. 468
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