lunedì 26/02/2024 • 06:00
La rideterminazione del valore doganale deve avvenire nel rispetto del criterio primario del prezzo di vendita e, ove non applicabile, secondo i criteri immediatamente sussidiari rispetto a quello del prezzo di transazione.
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Il valore doganale
L'Agenzia delle dogane non può contestare il valore della merce dichiarato all'importazione, nel caso in cui l'accertamento sia fondato unicamente su una rilevazione di dati statistici, relativa al valore medio di merci similari (Cass. 22200/2023).
Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte aveva ad oggetto l'importazione di alcune ciabatte in plastica “da giardino”, il cui valore, secondo la Dogana, sarebbe stato inferiore rispetto a quello di merci similari. Tale affermazione dell'Ufficio si basava sul mero confronto tra il valore dichiarato dalla Società importatrice e i valori medi di prodotti simili estrapolati dalla banca dati M.E.R.C.E.
Com'è noto, il Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013, in prosieguo Cdu) impone, come criterio primario di determinazione del valore, il prezzo di transazione, vale a dire il costo effettivamente pagato per i prodotti importati (art. 70 Cdu), da cui è possibile discostarsi soltanto in specifiche ipotesi e rispettando una serie di limiti chiaramente individuati dal legislatore unionale. In primo luogo, l'Agenzia delle dogane deve nutrire “fondati dubbi” sull'attendibilità del prezzo dichiarato (art. 140...
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