giovedì 22/02/2024 • 15:04
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 febbraio 2024 n. 50, risponde a un quesito in tema di regime forfetario, relativamente alle cause ostative, trasferimento della residenza in Italia, chiusura del rapporto di lavoro dipendente con datore estero e inizio del rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore.
redazione Memento
L'Istante chiede se, nel suo caso, sussistono le cause di esclusione dal regime dei forfetari previste dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 57, di cui alle seguenti lettere: dbis), ossia, la previsione dell'esclusione dal regime dei forfetari nei confronti delle ''persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro''; e dter), ossia, la previsione dell'esclusione dal regime dei forfetari nei confronti dei ''soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato''. Nel dettaglio, l'Istante evidenzia di voler cessare il rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro estero entro il 31 dicembre 2023, ovvero nell'anno precedente a quello in cui intende applicare in Italia il regime dei forfetari. Al riguardo, va evidenziato che, con la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, è stato ribadito che l'accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che: [...] nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente. Pertanto, nel presupposto che si verifichino tutte le condizioni rappresentate (ossia, che l'Istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024 e che concluda il rapporto di lavoro di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023), si ritiene che, a decorrere dal 2024, l'Istante possa applicare il regime dei forfetari (ferma restando naturalmente la sussistenza degli ulteriori requisiti) in quanto non risultano integrate le cause ostative di cui alle lettere dbis) e dter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Fonte: Risp. AE 22 febbraio 2024 n. 50
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