In tema di compenso per tenuta della contabilità ordinaria, il CNDCEC, con il , ha precisato che i parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato sono:
valore e natura della pratica;
importanza, difficoltà, complessità della pratica;
condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
pregio dell'opera prestata.
Nel dettaglio, il CNDCEC ha precisato che il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Con il , il CNDCEC ha precisato che nulla vieta all'Ordine di poter continuare ad adottare il proprio regolamento già in uso se lo stesso è rispettoso di quanto previsto dalla L. n. 49/2023 ovvero adeguarlo per renderlo conforme a quanto espressamente previsto dalla L. n. 49/2023. Inoltre, si osserva che l'attività richiesta all'Ordine in caso di istanza per l'ottenimento del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 7 L. n. 49/2023 consiste sempre nel valutare la corrispondenza tra le voci riportate nella parcella per le attività professionali rese rispetto alle disposizioni generali e ai parametri speciali fissati con decreto ministeriale. Ciò che differenzia il parere di congruità emesso ai sensi dell'art. 7 L. n. 49/2023 rispetto alle altre ipotesi è che lo stesso può assumere natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Con il , il CNDCEC ha precisato che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.
Il divieto di cancellazione in pendenza del procedimento disciplinare è altresì previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, il quale stabilisce che “L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”.
Con il , il CNDCEC ha precisato che la richiesta del certificato di compiuto tirocinio rientra tra gli atti oggetto di imposta di bollo sempre ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A – Tariffa del D.P.R. n. 642/1972, come confermato dal parere rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 05.09.2012, il quale ha affermato che “…le istanze formulate ad un ente pubblico, quale l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato articolo 3 della Tariffa”.
Infine, con il , in tema di società di servizi, il CNDCEC ha precisato che l'incompatibilità è esclusa:
qualora tale società, nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso ovvero
laddove la società abbia anche (o solo) clienti terzi, solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.
Infatti, ove si appurasse che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all'iscritto è superiore al fatturato individuale dello stesso (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti dalla società non sarebbero qualificabili come “strumentali” o “ausiliari” e dunque non opererebbe la causa di esclusione dall'incompatibilità.