Le prestazioni di lavoro sportivo possono essere inquadrate nell'alveo del rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato in relazione proprio alla modalità di svolgimento delle stesse.
Il ragionamento di analisi che dobbiamo affrontare parte necessariamente dal famoso articolo 25 D.Lgs 36/2021, che indica le 7 categorie di lavoratori sportivi:
È un lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.
In aggiunta a queste “famose” categorie, è intervenuto poi il comma 1-ter dello stesso articolo che prevede:
Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono nece...
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