venerdì 23/02/2024 • 06:00
L'indisponibilità, in capo all'Ente pubblico locale, dell'importo corrispondente alla maggiore imposta versata, se non è dovuta a una violazione del diritto dell'Unione, dà luogo al rimborso dell'imposta ma non al pagamento degli interessi di mora.
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Con la sentenza di cui alla causa C-674/22 del 22 febbraio 2024, la Corte di giustizia UE si è espressa sull'obbligo, da parte degli Stati membri, di pagare gli interessi di mora in caso di restituzione di un'imposta riscossa in violazione del diritto dell'Unione, ove la restituzione sia riconducibile ad errori compiuti dal soggetto passivo o a nuovi calcoli derivanti da una modifica normativa. Descrizione del caso A seguito della correzione “a posteriori” delle dichiarazioni IVA presentate per gli anni dal 2012 al 2016, ad un Comune dei Paesi Bassi è stato riconosciuto un rimborso d'imposta. La controversia verte sulla questione se, sull'imposta restituita, debbano essere pagati anche gli interessi moratori. Per ciascuna fattura ricevuta, il Comune è tenuto a verificare se il bene/servizio acquistato è riconducibile ad un'attività non economica o ad un'attività economica e, in quest'ultimo caso, se ha diritto alla detrazione dell'imposta. Le spese generali, che non possono essere direttamente imputate ad un'attività determinata, possono dare luogo, in parte, alla detrazione dell'imposta e, in parte, ad un contributo, i cui rispettivi importi sono stabiliti dal Comune sulla base d...
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