giovedì 22/02/2024 • 06:00
Con Risp. 21 febbraio 2024 n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione relativamente al raggruppamento temporaneo di professionisti.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 47 del 21 febbraio 2024, precisa che “il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'art. 48, comma 16, D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) ''...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali''. Ne deriva, che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”, ha anche specificato che, in alternativa, la capogruppo può emettere direttamente le fatture, ma solo ''in nome e per contro degli altri'', dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, lettera n), DPR 633/72. Si evidenzia, inoltre, che quanto detto non si pone in contrasto con la nota n. 1250 del 24 marzo 2022 richiamata dall'istante (emessa dal Servizio Supporto Giuridico, erogato nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici, in collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), nella quale viene affrontata la diversa questione della modalità di esecuzione del pagamento del corrispettivo alla mandataria o ai singoli mandanti, e viene valorizzato quanto previsto nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o negli accordi/convenzioni con la stazione appaltante. Pertanto, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti. Resta fermo che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini IVA ed il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo. Fonte: Risp. AE 21 febbraio 2024 n. 47
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