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giovedì 22/02/2024 • 06:00

Contabilità Rendicontazione di sostenibilità

Nuovo report ESG: compiti di vigilanza e sanzioni ancora da definire

In corso la pubblica consultazione sullo schema di Decreto delegato per il recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive. Tra i punti aperti, è ancora da disegnare un sistema sanzionatorio adeguato alla complessità dell'informativa richiesta dai nuovi standard ESG.

di Carlo Maria Andò - Commercialista e revisore legale, EY

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Viene pubblicato in consultazione lo schema di decreto delegato per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024. In vista di tale scadenza, è previsto che i contributi vengano inoltrati al dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze entro 18 marzo 2024.

Si tratta delle ultime evoluzioni della disciplina europea relativa rendicontazione di sostenibilità: il Corporate Sustainability Reporting (CSR) andrà a sostituire la Dichiarazione non finanziaria (DNF) che, dalla sua entrata in vigore ad oggi, ha interessato unicamente per gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, mentre il nuovo CSR interesserà progressivamente una platea più ampia di soggetti, andando ad includere anche le PMI quotate.

Cosa cambierà rispetto alla DNF?

L'elemento più importante, che balza subito all'occhio, è la rimozione dell'espressione “non finanziaria” nella denominazione del nuovo obbligo, il che di fatto sta ad indagare l'ampliamento sia del set informativo ma soprattutto la finalità per cui tali informazioni si rendono necessarie: le variabili ESG vanno rappresentate anche alla luce dell'impatto che le stesse possono avere proprio sui risultati economici e finanziari nel breve, medio e lungo periodo.

Sempre ai fini della predisposizione della rendicontazione, come noto, all'EFRAG è stato assegnato il compito di redigere specifici standard di riferimento (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) e di definire la struttura dell'informativa. Il primo set di ESRS predisposti dall'EFRAG approvato dalla Commissione europea risale al 31 luglio 2023 mentre, attualmente, è in corso la consultazione pubblica sulle due bozze di standard per la rendicontazione della sostenibilità per le PMI (che si concluderà il 21 maggio 2024).

In sede di predisposizione del report, ci si potrà affidare ad un set di standard ESG ufficiali che, di fatto, si affiancano alla prassi contabile sin oggi prodotta in tema di sostenibilità da altri istituti ed organizzazioni nel corso degli anni (si pensi ai noti standard GRI o a quelli predisposti o in corso di predisposizione dal parte dell'International Sustainability Standard Board).

In base a quanto già previsto dalla normativa DNF così come recepita in Italia (D.Lgs. 254/2016) permane l'obbligo di sottoporre il report ad assurance da parte del revisore, che nel caso della CSR sarà finalizzata al rilascio dell'attestazione di conformità della suddetta rendicontazione agli standard ESRS.

Chi sono i nuovi destinatari della CSR rispetto alla DNF?

La CSRD interesserà non solo gli enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti ma anche, progressivamente, i gruppi di grandi dimensioni non quotati e le PMI quotate.

1° esercizio di riferimento

1° anno di pubblicazione del report

Tipologia di imprese

2024

2025

Grandi imprese di interesse pubblico già soggette a DNF

2025

2026

Imprese di grandi dimensioni

2026

2027

PMI quotate (tranne microimprese)

2028

2029

Imprese di paesi terzi con filiale in UE e ricavi superiori a € 150 milioni

Per la valutazione dei limiti dimensionali ai fini dell'individuazione di “micro-imprese”, “piccole e medie imprese”, “imprese di grandi dimensioni” e “gruppo di grandi dimensioni”, nel “Documento per la consultazione pubblica” viene specificato che sono in corso le opportune valutazioni per assicurare il corretto recepimento della CSRD alla luce delle modifiche apportate alla direttiva 2013/34/UE dalla direttiva delegata 2023/2775/UE.

L'obbligo di attestazione

L'attestazione di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità dovrà essere “rilasciata” da un revisore legale o un'impresa di revisione contabile. Questo soggetto può essere lo stesso che effettua la revisione contabile dell'impresa o un altro, purché iscritto al registro dei revisori.

L'attestazione – che dovrà essere redatta in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026 – consisterà in una relazione di revisione basata su di processo volto a garantire un livello di c.d. “sicurezza limitata” (a valle di procedure audit appunto limitate volte a raccogliere prove sufficienti per escludere la presenza di circostanze che possano condurre a ritenere la presenza di una difformità rispetto agli standard ESRS), con possibilità di evolvere verso una “sicurezza ragionevole” seguendo futuri atti delegati.

Lo schema di decreto delegato non prevede, al momento, l'esercizio dell'opzione prevista dalla CSRD che consentirebbe anche ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di fornire il servizio di assurance.

Chi vigilerà sull'obbligo di rendicontazione?

Lo schema di decreto delegato riproduce, con alcune modifiche, l'assetto di vigilanza oggi esistente.

In generale, la Consob sarà chiamata a vigilare, come meglio si dirà in seguito, sulle imprese quotate (incluse le PMI), mentre per le società non quotate ma rientranti nell'ambito di applicazione della CSRD, non è prescritta alcuna vigilanza ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla disciplina ordinaria civilistica in merito alla certificazione del bilancio d'esercizio.

In particolare, l'ambito di vigilanza della Consob è stato circoscritto alle società quotate sulle quali già esercita una vigilanza con riferimento all'informativa finanziaria, all'informativa continua e a quella connessa alle operazioni straordinarie, anche tenuto conto del fatto che la disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità viene estesa con la CSRD dalle grandi società quotate (già soggette a DNF) a tutte le quotate (escluse le microimprese). Posto, insomma, che, in base alle modifiche all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 contenute nella bozza di decreto, si prevede l'inclusione della rendicontazione di sostenibilità degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine all'interno di una apposita sezione della relazione sulla gestione, la CONSOB si ritroverà, di conseguenza, ad esercitare i propri poteri di vigilanza anche sulla rendicontazione di sostenibilità nell'ambito della vigilanza operata, più ad ampio spettro, sulla relazione finanziaria annuale.

Quali sanzioni si applicano?

Non si può che sottoscrivere quanto sottolineato dallo stesso Dipartimento del Tesoro nel “Documento per la consultazione pubblica”, dove si specifica come la vasta platea deei destinatari della CSRD nonché la complessità e ampiezza delle informazioni da raccogliere e fornire costituiscono elementi non trascurabili nella configurazione delle fattispecie di illecito e del relativo apparato.

D'altra parte, le complessità potenziali (ma anche già attuali per le imprese che si stanno già muovendo in vista degli obblighi di rendicontazione previsti nel 2025) nel reperire determinate informazioni non sempre accessibili per questioni di riservatezza non possono essere trascurate nella valutazione del corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione e quindi di un sistema sanzionatorio rispondente al principio di responsabilità adeguato.

In un contesto di incertezza e di evidente novità a cui far fronte, non viene esclusa l'ipotesi di introduzione di specifiche fattispecie sanzionatorie che vadano ad aggiungersi a quelle già previste dalla disciplina sanzionatori ordinaria in caso di violazione negli obblighi di informativa periodica finanziaria (si pensi a quelle previste dal TUF perlomeno con riferimento alle società quotate).

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