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mercoledì 21/02/2024 • 06:00

Impresa Crisi d'impresa

Amministrazione straordinaria: funzionamento dei Comitati di sorveglianza

Il Decreto 15 dicembre 2023 del MIMIT disciplina i poteri del Presidente del Comitato di sorveglianza, delle funzioni assegnate al Comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e d’adozione delle deliberazioni, nonché quelle relative alle informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2024, il decreto 15 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina concernente il funzionamento dei Comitati di sorveglianza nelle procedure d'amministrazione straordinaria.

Detto decreto, nello specifico, disciplina, ai sensi dell'art. 4-bis, c. 2, del DL 2/2023, i poteri del Presidente del Comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al Comitato dal D.Lgs. 270/99 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni, nonché quelle riguardanti le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al MIMIT, con le relative tempistiche ed i contenuti delle dichiarazioni periodiche.

Poteri del Presidente del Comitato di sorveglianza

Come specificato dall'art. 3 del decreto in commento, il Comitato di sorveglianza è presieduto dal Presidente. In caso d'assenza o impedimento, al fine di non pregiudicare l'operatività dello stesso Comitato, il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, eccezionalmente e temporaneamente, da un componente esperto dallo stesso designato, sotto la propria responsabilità, senza maggiorazione di compenso.

È lo stesso Presidente a convocare la riunione di sua iniziativa, su richiesta dell'organo commissariale ed in tutti i casi previsti dalla legge. Salvo ipotesi di particolare e motivata urgenza, la riunione è convocata almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso, inviato ai membri del Comitato di sorveglianza tramite PEC, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione può essere svolta anche da remoto.

Qualora alla riunione del Comitato di sorveglianza sia richiesta la partecipazione dell'organo commissariale, il Presidente invierà il suddetto avviso anche ai componenti dell'organo commissariale, specificando gli argomenti sui quali il medesimo organo sarà chiamato a rendere chiarimenti.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno e, in caso di motivata urgenza, dispone l'integrazione degli argomenti da discutere su proposta di uno o più componenti del Comitato di sorveglianza, dell'organo commissariale, ovvero su richiesta del Ministero.

I documenti per i quali è richiesto l'esame da parte del Comitato di sorveglianza, sono trasmessi per posta elettronica o, altrimenti, resi disponibili almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di motivata urgenza, i documenti sono messi a disposizione in sede di riunione.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Comitato di sorveglianza, può rinviare ad una seduta successiva l'adozione delle delibere dell'organo su uno o più punti posti all'ordine del giorno qualora, nel corso della riunione, sorga l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Per quanto concerne il verbale, il Presidente deve inviarlo tempestivamente e, in ogni caso, entro quindici giorni, all'organo commissariale ed al Ministero, specificando i presenti, l'ordine dei lavori e le deliberazioni adottate. Il verbale dev'essere firmato, anche digitalmente, da tutti i presenti.

Lo stesso Presidente dovrà provvedere all'apertura dell'indirizzo PEC del Comitato di sorveglianza e lo comunicherà al Ministero, all'organo commissariale ed ai componenti del Comitato.

Esercizio delle funzioni del Comitato di sorveglianza

Relativamente all'esercizio delle funzioni del Comitato e dei suoi componenti, il decreto del MIMIT in esame stabilisce che, i creditori chirografari costituiti in forma societaria, designino il proprio rappresentante e, in caso di suo impedimento, il supplente, comunicando i nominativi al Ministero, all'organo commissariale ed al Presidente del Comitato di sorveglianza, unitamente alla dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico.

Il decreto di nomina del Comitato di sorveglianza dovrà essere comunicato al Tribunale che ha dichiarato lo stato d'insolvenza, alla Regione ed al Comune in cui l'impresa ha la sede principale.

I nominativi dei componenti saranno pubblicati sul sito internet dell'amministrazione straordinaria.

Il Ministro, anche su segnalazione degli organi dell'amministrazione straordinaria, potrà modificare la composizione del Comitato di sorveglianza per documentate sopravvenienze di diritto o di fatto, ovvero, quanto ai creditori chirografari, per intervenuta cessione del credito.

I componenti del Comitato di sorveglianza che, anche individualmente, abbiano compiuto atti d'ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura e chiesto chiarimenti all'organo commissariale o all'imprenditore insolvente, dovranno riferirne tempestivamente al Presidente, il quale convocherà un'adunanza del Comitato di sorveglianza per il relativo esame e per l'eventuale deliberazione.

Svolgimento delle adunanze

In merito alle modalità di svolgimento delle adunanze ed all'adozione delle delibere, disciplinate dall'art. 5 del decreto, è stabilito che, il Comitato di sorveglianza sia convocato dal Presidente, almeno trimestralmente in fase d'esercizio d'impresa e almeno semestralmente in fase liquidatoria, in occasione delle relazioni periodiche obbligatorie ed in ogni altro caso previsto dalla legge.

Il Comitato di sorveglianza è regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti. Esso adotta le deliberazioni a maggioranza dei voti dei propri componenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate dal Comitato di sorveglianza entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta da parte dell'organo commissariale.

Nel caso in cui il Comitato di sorveglianza chieda chiarimenti o integrazioni all'organo commissariale, il termine di dieci giorni decorre dal momento in cui tali informazioni vengono rese. Per motivate ragioni d'urgenza, il Comitato di sorveglianza potrà essere invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, non inferiore a tre giorni.

Scambio d'informazioni con l'Autorità di vigilanza

Il Ministero, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, può chiedere informazioni e chiarimenti al Comitato di sorveglianza inviando la relativa richiesta al Presidente tramite PEC.

Il Presidente, nell'esercizio dei suoi compiti d'impulso e di coordinamento della funzione consultiva ed ispettiva del Comitato di sorveglianza, potrà chiedere al Ministero la convocazione di una riunione con l'organo commissariale, nel caso in cui i chiarimenti e le informazioni richieste a quest'ultimo non siano state ritenute esaurienti.

Lo stesso Presidente è tenuto a motivare le ragioni della riunione e rimane nella discrezionalità del Ministero la relativa convocazione.

Fonte: DM MIMIT 15 dicembre 2023 (GU 19 febbraio 2024 n. 41)

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