martedì 20/02/2024 • 06:00
L’elenco delle ipotesi di giusta causa di licenziamento nei CCNL ha valenza solo esemplificativa, non precludendo un’autonoma valutazione del Giudice sull’idoneità di un grave inadempimento o comportamento del dipendente, tale da far venire meno il rapporto fiduciario col datore di lavoro. A ribadirlo è la Cassazione con sentenza 13 febbraio 2024 n. 3927.
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Nel caso in esame un lavoratore, assunto a tempo determinato con mansioni di chef, veniva licenziato per giusta causa ante tempus per alcune irregolarità emerse a seguito di una ispezione igienico – sanitaria effettuata dal comando Carabinieri per la tutela della salute, Nucleo antisofisticazione e sanità di Palermo presso la struttura turistica in cui era impiegato. Il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il provvedimento espulsivo ed il tribunale adito aveva confermato la sua legittimità così come la Corte d'appello dinnanzi la quale aveva proposto appello. Il lavoratore ricorreva così in cassazione avverso la decisione di merito eccependo, tra le altre, che: la Corte d'appello, avendo qualificato i fatti contestati come integranti la violazione delle norme di igiene e di sicurezza alimentare, avrebbe dovuto ritenere integrata la previsione di cui all'art. 138, comma 7, lett. f) del CCNL di settore. Previsione questa secondo la quale il lavoratore che “in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda è punibile con sanzione conservativa”. Non era, a ...
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