sabato 17/02/2024 • 06:00
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 dicembre 2023 del MASAF recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'ISMEA.
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Per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ha disciplinato i relativi criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli stessi interventi.
Dai medesimi interventi previsti dal summenzionato decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, sono esclusi quelli a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
I beneficiari
Possono beneficiare degli interventi finanziari in questione, i seguenti soggetti:
I sopra citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
Interventi finanziari a condizioni agevolate
Il Capo II del decreto in esame disciplina gli interventi finanziari a condizioni agevolate, i quali sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso d'interesse agevolato.
Quest'ultimo può avere una durata massima di 15 anni, di cui fino ad un massimo di 5 anni di preammortamento e fino ad un massimo di 10 anni d'ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
Le spese ammissibili e le intensità massime d'aiuto sono riportate nell'allegato A del decreto.
Quest'ultimo stabilisce, inoltre, che gli interventi ammissibili alle suddette agevolazioni, possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:
Possono essere ammessi al finanziamento agevolato, i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 e 20 milioni di euro.
Interventi finanziari a condizioni di mercato
Il successivo Capo III del decreto del MASAF in commento definisce gli interventi finanziari a condizioni di mercato. In tali casi, è previsto che, l'ISMEA operi esclusivamente come socio di minoranza di società di capitali, anche di nuova costituzione, sottoscrivendo aumenti di capitale e/o prestiti obbligazionari e/o strumenti finanziari partecipativi, finalizzati a supportare progetti di sviluppo produttivo e/o commerciale, anche mediante processi d'aggregazione tra aziende.
I versamenti effettuati dall'ISMEA, nell'ambito delle operazioni summenzionate, sono concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati, i quali intervengono mediante versamenti in denaro e/o conferimento di beni. È consentito il conferimento di beni esclusivamente nel caso in cui tali beni risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
In tal caso, il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia, redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell'ISMEA.
I rapporti tra l'ISMEA ed ogni società partecipata sono definiti in specifici accordi nei quali sono indicati gli impegni, gli obblighi, i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto.
Essi regolano, altresì, le modalità e la tempistica del riscatto al valore di mercato delle partecipazioni acquisite, le condizioni che possono determinare la revoca del finanziamento, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività d'accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti.
Anche il suddetto intervento è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 20 milioni di euro.
Per quanto riguarda la fase dell'istruttoria degli interventi appena sopra descritti, l'art. 14 del decreto in esame prevede che, una volta completata la citata fase di ciascun progetto, l'ISMEA ne delibera l'approvazione e stipula i relativi accordi.
È, altresì, stabilito che, l'ISMEA controlli l'esecuzione dell'intervento per l'intera durata con l'obiettivo di verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto approvato ed autorizzato.
A tal fine, l'Istituto, per tutta la durata dell'intervento, avrà anche il diritto di:
Fonte: Decreto MASAF 29 dicembre 2023 (GU 15 febbraio 2024 n. 38)
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