venerdì 16/02/2024 • 11:30
Con Circ. 15 febbraio 2024 n. 7, l’INAIL recepisce la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, a seguito di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
redazione Memento
Il Ministero del Lavoro, con DI 10 ottobre 2023, ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con DI 9 aprile 2008. Per questo motivo, l’INAIL, con Circ. 15 febbraio 2024 n. 7, recepisce e si adegua a tali modifiche. Da quando si applica il nuovo sistema tabellare? Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023. Principali modifiche delle nuove tabelle Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne: affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa. Struttura Prima colonna Seconda colonna Terza colonna Sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 Viene indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all'azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, es. nell’ipoacusia da rumore Viene riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione Ulteriori modifiche sono state effettuate nella nuova formulazione delle tabelle, tra le altre: eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi: restano tabellate esclusivamente le malattie elencate; introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo; l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica; è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne. Quando opera la presunzione legale d’origine professionale? Sul piano operativo, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d'origine opera quando siano accertate contemporaneamente: l'esistenza della patologia nosologicamente indicata; l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella; la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità. L'INAIL potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni: l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella; che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata; che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata; che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa; che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Fonte: Circ. INAIL 15 febbraio 2024 n. 7
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Paolo Bonini
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