sabato 17/02/2024 • 06:00
È legittima la determinazione sintetica del reddito in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito e che possono anche essere accaduti in anni diversi da quello in contestazione, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori e autonomi indici contributivi.
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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 3782 del 12 febbraio 2024 – nel solco di un orientamento ormai pacifico - ha sostanzialmente ribadito, in punto di legittimità – la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di determinare sinteticamente il reddito, ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73 (qui considerato nel testo applicabile ratione temporis ovvero prima delle modifiche apportate dal DL 78/2010) rispettivamente: sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (Redditometro); attraverso la rilevazione delle cd spese per incrementi patrimoniali, ossia quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente, stabilendo in tal caso una presunzione di imputabilità del reddito, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti, ed introducendo una disciplina di favore, adottata in base all'id quod plerumque accidit, ossia al fatto ...
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