giovedì 15/02/2024 • 12:30
Con Risp. 15 febbraio 2024 n. 43, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazione delle spese sanitarie pagate direttamente da un Fondo di assistenza sanitaria integrativa a una struttura sanitaria, in nome e per conto dell'iscritto.
redazione Memento
L'Istante dichiara di essere l'erede del coniuge, iscritto ad un Fondo sanitario di dirigenti aziendali, in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo. L'Istante dichiara, inoltre, che il Fondo ha pagato nell'anno successivo al decesso direttamente ad una struttura sanitaria una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie allo stesso rese nell'anno precedente. Ciò premesso, l'Istante chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente. Con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un Fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un Fondo, in nome e per conto dell'iscritto. Ciò in quanto il pagamento diretto alle strutture sanitarie si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. Pertanto, per le Entrate si afferma che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir. Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal Fondo sanitario, in applicazione del principio di ''cassa''. caso di specie, secondo quanto affermato dall'Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ''cassa'' nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria. Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse. Fonte: Risp. AE 15 febbraio 2024 n. 43
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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