giovedì 15/02/2024 • 11:29
Il Garante Privacy, con Newsletter 14 febbraio 2024 n. 518, informa di aver approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che introduce alcune previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative.
redazione Memento
Approvato dal Garante Privacy il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il Codice definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale Il Codice, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati. Nella fase che precede l’assunzione, le Agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta. Cosa cambia nel trattamento dei dati personali dei lavoratori Le Agenzie per il lavoro, inoltre, non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”. E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto. Gestione dei dati da parte dei sistemi automatizzati Mentre per quanto riguarda l’aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le Agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato. Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati, ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Fonte: Newsletter Garante Privacy 14 febbraio 2024 n. 518
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