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venerdì 16/02/2024 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Bene non destinato all’attività produttiva: il credito è non spettante

Deve considerarsi non spettante (e non inesistente) il credito per investimenti nelle aree svantaggiate se l'oggetto del contendere riguarda l'adibizione del bene all'attività produttiva nel termine previsto dalla legge (Cass. 13 febbraio 2024 n. 3993).

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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La distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti

In ambito fiscale, la distinzione tra i crediti d'imposta inesistenti e non spettanti non ha una natura meramente formale, ma è sostanziale, considerato che:

  • deve considerarsi inesistente (ai sensi dell'art. 13, c. 5, del D.Lgs. 471/97) il credito in relazione al quale manca il relativo presupposto costitutivo e la cui inesistenza non emerga a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione: in questo caso è prevista l'applicazione di una sanzione dal 100% al 200% (con termine di accertamento entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo al relativo utilizzo);
  • deve considerarsi non spettante (ai sensi dell'art. 13, c. 4, del DLgs. 471/97) il credito utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti: in questo caso è prevista l'applicazione di una sanzione del 30% di ogni importo non versato a seguito della compensazione (con termine di accertamento entro il .31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata).

Il caso di specie

Nel caso esaminato l'Ufficio recuperava per gli anni 2006, 2007, 2008, il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in aree svantaggiate (ex art. 8 Legge 23 dicembre 2000 n. 388) contestandone l'indebita compensazione. Ricordiamo che la disciplina agevolativa in esame prevede la rideterminazione del credito maturato in relazione agli investimenti realizzati nel caso in cui, entro il quanto periodo d'imposta successivo a quello della relativa entrata in funzione, i beni dovessero essere dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (in questo caso, il contribuente perde il diritto a fruire del credito d'imposta per la parte corrispondente al valore dei beni per i quali viene meno il requisito della destinazione alla struttura originaria).  In particolare l'Ufficio contestava la decadenza del beneficio fiscale usufruiti dal contribuente mediante compensazione, in considerazione del fatto che, dopo il completamento dei lavori iniziati nel 2004 e terminati nel 2006, l'opificio industriale costruito e agevolato era stato concesso interamente in locazione  terzi, così venendo meno la condizione dell'effettiva destinazione dello stesso alle strutture produttive dell'impresa.  In questo contesto, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha:

1) (da un lato) confermato l'onere del contribuente di dover dimostrare il soddisfacimento dei presupposti richiesti al fine di usufruire del credito d'imposta in caso di locazione dell'immobile a terzi (si vedano anche: Cass. 14.10.2020 n. 22174; Cass. 30.06.2016 n. 13422);

2) (dall'altro) riconosciuto che deve considerarsi inesistente il credito relativamente al quale ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti (ex art. 13, c. 5, D.Lgs. 471/1997 e Cass. Sez.Unite, 11.12.2023 n. 34419):

  1. il credito è il risultato di un'artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero è già estinto al momento del suo utilizzo;
  2. l'inesistenza del credito non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati (ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72).

Coerentemente con quanto sopra, nel caso di specie la Suprema Corte ha quindi affermato che il credito d'imposta contestato doveva considerarsi eventualmente “non spettante” (mi non inesistente) in quanto l'oggetto del contendere riguardava la verifica della effettiva adibizione del bene all'attività produttiva nel termine previsto dalla legge (ovvero entro due anni da quando lo stesso si era reso disponibile all'impresa). Da qui il riconoscimento della decadenza dell'accertamento relativo all'anno 2006. Il principio espresso dalla Cassazione, che si inserisce nella copiosa giurisprudenza esistente sulla questione (si vedano, tra le altre, le Cass. civ, 16.11.2021 n. 3444 e 34445), è certamente di interesse e particolarmente utile per i contenziosi in corso che hanno ad oggetto proprio la sottile distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.

Fonte: Cass. 13 febbraio 2024 n. 3993

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