mercoledì 14/02/2024 • 15:51
L’INPS, con Mess. 14 febbraio 2024 n. 684, fornisce una panoramica relativa agli stati che può assumere una domanda di Assegno di Inclusione (ADI), descrivendo di volta in volta gli adempimenti in carico al richiedente.
redazione Memento
L’INPS, con Mess. 14 febbraio 2024 n. 684, fornisce una panoramica relativa agli stati che può assumere una domanda di Assegno di Inclusione (ADI), descrivendo di volta in volta gli adempimenti in carico al richiedente. N.B. L’Assegno di Inclusione (ADI) viene riconosciuto ed erogato a quei nuclei che presentano la richiesta, che sottoscrivono il Patto di Attivazione digitale (PAD) e la cui domanda supera con esito positivo tutti i controlli preventivi relativi ai requisiti previsti dalla normativa. Domande accolte Per le domande accolte, l’importo è accreditato sulla Carta di inclusione intestata al richiedente la prestazione o, nel caso in cui sia stata richiesta l’individualizzazione della carta, ai singoli componenti adulti del nucleo che hanno responsabilità genitoriale o che sono inseriti nella scala di equivalenza. La Carta può essere ritirata presso gli Uffici Postali e viene consegnata anche nei casi in cui il soggetto titolare non abbia ricevuto il relativo sms. Domande respinte Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte. Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal 27 febbraio 2024 sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione. In questi casi, il richiedente può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Domande “in evidenza” e “in sospensione” Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate. L’ISEE presenta omissioni e difformità nei seguenti casi: se l’Agenzia delle Entrate rileva omissioni e/o difformità sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II; se l’Agenzia delle Entrate rileva omissioni e/o difformità sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi). Nei casi di ISEE con omissioni o difformità, l’INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di: presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU; presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza; rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. Le domande possono essere identificate come “sospese” anche per discordanza nucleo familiare tra quanto dichiarato in DSU e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). Fonte: Mess. INPS 14 febbraio 2024 n. 684
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