Il 15 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024 (CU2024) che recepisce le novità introdotte, con disposizioni diverse, nel corso del 2023 e unitamente ha pubblicato il consueto volumetto di istruzioni che quest'anno conta 93 pagine.
Tra le novità 2024 balzano subito agli occhi quelle relative all'ottimizzazione della gestione del bonus carburante, al potenziamento delle erogazioni in natura destinate ai lavoratori dipendenti con figli a carico, all'implementazione di un trattamento integrativo per il settore turistico, all'introduzione di una nuova imposizione sostitutiva per le mance erogate ai lavoratori del settore ricettivo e alle modifiche avvenute nel settore sportivo.
--> Modello CU ordinario e CU sintetico
L'invio della Certificazione Unica
L'onere di redazione e invio del modello è tipico del sostituto d'imposta e in particolare di chi ha erogato somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23 (redditi di lavoro dipendente), 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), 25 (redditi di lavoro autonomo), 25-bis (provvigioni), 25-ter (prestazioni rese ai condomini), 29 (redditi di lavoro dipendente nel settore del pubblico impiego) del D.P.R. 600/1973 e 33, comma 4 (redditi di lavoro autonomo occasionale), del D.P.R. 42/1988.
Sono altresì tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici.
La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo. Entro la stessa data, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". L'Agenzia precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.
Come di consueto il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone di:
Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Una volta effettuata la trasmissione il servizio telematico restituirà immediatamente un messaggio che conferma esclusivamente l'avvenuta ricezione del file e, soltanto in seguito, fornirà all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti. Quest'ultima ricevuta costituisce l'unica prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.
Vale giusto la pena ricordare che il contribuente che nell'anno abbia posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella presente Certificazione Unica sia esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione quando ritenesse ciò utile per lui come, ad esempio, se avesse sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta.
Ciascun contribuente poi può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente può destinare:
l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
il due per mille della propria IRPEF in favore di un partito politico.
Le scelte non sono in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse e non determinano maggiori imposte dovute.
I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando l'apposita scheda, acclusa alla presente certificazione, che il sostituto d'imposta è tenuto a rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d'imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.
Le novità per il 2024
Di seguito si riportano le novità 2024, rimandando agli articoli che seguiranno per il dettaglio di istruzioni e chiarimenti:
la fiscalità agevolata per le mance destinate ai dipendenti nel settore turistico viene contemplata nella sezione dedicata ai "redditi soggetti a imposta sostitutiva" (caselle 651-663);
la ristrutturazione dell'ambito lavorativo nel settore sportivo, sia dilettantistico che professionistico, è ora contemplata nelle caselle 781-786 della Certificazione Unica;
l'aumento del limite stabilito dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, a vantaggio dei dipendenti con figli a carico, influisce sia sulle erogazioni in natura in generale che sulle possibilità di convertire il premio di risultato in beni e servizi. Queste modifiche sono riflesse nelle caselle 474-475 e 580-581 della Certificazione Unica;
nella casella 479 della Certificazione Unica è ora inclusa l'indicazione relativa al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori operanti nel settore turistico, ricettivo e termale;
come prassi consolidata, si registra nuovamente la ridefinizione della riduzione dell'IRPEF assegnata al settore della sicurezza e difesa, riflessa nelle caselle 383-385 della Certificazione Unica.