mercoledì 14/02/2024 • 06:00
Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni consulente del lavoro è tenuto a verificare la propria regolarità ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
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Importante scadenza per tutti i consulenti del lavoro in relazione all'obbligo formativo, infatti come previsto dall'articolo 20 del regolamento sulla formazione continua, entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio formativo, ogni consulente del lavoro è tenuto a verificare che, dall'apposita piattaforma informatica reperibile all'indirizzo https://formazione.consulentidellavoro.it/ la propria regolarità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Nel caso in cui il CdL rilevi che i crediti maturati risultino inferiori alla misura minima prevista dall'articolo 6 comma 3, lo stesso dovrà presentare attraverso la piattaforma della FCO, con l'apposita funzione disponibile all'interno dell'area riservata, la dichiarazione (art. 20 comma 1) che attesti la formazione continua svolta in conformità al regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel 2017. La richiesta effettuata tramite la sopra citata piattaforma sarà quindi presa in carico dal CPO per l'eventuale approvazione. Inoltre, sempre entro lo stesso termine, il Consulente del Lavoro che int...
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