venerdì 16/02/2024 • 06:00
Nonostante i numerosi annunci di prossima pubblicazione che si rincorrono da tre anni, è tuttora perdurante l'inaccettabile sproporzione quantitativa di conoscenza delle sentenze fra contribuenti e Agenzia delle Entrate. Difatti, quest'ultima ha pieno accesso a tutte le sentenze tributarie, mentre i contribuenti possono conoscere soltanto una minima parte pubblicata su raccolte e riviste.
Nell'ambito del Processo Tributario Telematico (PTT), in seguito alla redazione digitale delle sentenze (obbligatoria in tutta Italia a partire dal 1° giugno 2021) si sta verificando una grave violazione del principio di “parità delle armi” nelle liti fiscali. La violazione discende dal fatto che, da un lato, la piattaforma digitale è gestita da SOGEI (società totalmente partecipata dal MEF) e, dall'altro lato, nel PTT, oltre ai giudici e ai segretari delle Corti tributarie, soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e alle sentenze. Questo significa che una delle due parti (il contribuente) ha accesso soltanto al suo fascicolo; mentre l'altra parte (Agenzia delle Entrate), partecipando a quasi tutti i giudizi tributari, ha accesso a tutti i fascicoli di causa e può individuare i giudizi simili in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia. È evidente il vantaggio competitivo dell'Agenzia delle Entrate nell'accesso alle informazioni, vale a dire le sentenze, sebbene siano rese tutte “pubbliche” con il deposito ex art. 133 c.p.c. È come instaurare un giudizio in Cassazione senza disporre di alcuna banca dati di sentenze di legittimità, con una controparte che non solo ha accesso, ma addirittura gestisce ItalGiure (la banca dati della Cassazione). Per riequilibrare questa situazione è indispensabile consentire il pubblico accesso a tutte le sentenze delle Corti tributarie. Questa soluzione non solo è indispensabile, ma anche facilmente percorribile. Indispensabile perché l'accesso limitato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate di tutta la giurisprudenza delle Corti tributarie, con la conseguente lesione del principio di parità fra le parti del processo, comporta una violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost. Facilmente percorribile perché l'accesso alle sentenze tributarie digitali aperto al pubblico non pone alcun problema di tutela della privacy, perché si tratta di sentenze (ossia documenti che devono essere disponibili al pubblico). Questa posizione, portata avanti insieme ad AIDC Milano, è stata fatta propria dal Garante del Contribuente per la Lombardia, che ha sollecitato il MEF nel 2021 a rendere pienamente accessibili al pubblico tutte le sentenze tributarie. Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Il MEF con nota del 24.3.2021, in relazione alla segnalata disparità di trattamento nell'accesso alle sentenze tributarie tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, da un lato, ha riconosciuto che c'è la necessità di “contemperare questa sproporzione quantitativa di conoscenza delle sentenze”, ma, dall'atro lato, ha replicato in modo insoddisfacente affermando che: «è allo studio di questo Dipartimento l'adozione di un progetto informatico finalizzato ad anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria. Il progetto darà così, seppur gradualmente, completa attuazione al combinato disposto dell'art. 51 del sopracitato Codice Privacy e del comma 2-bis dell'art. 56 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in base al quale le sentenze di ogni ordine e grado sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale». In proposito, nelle fonti normative richiamate non si rinviene alcun ostacolo alla immediata pubblicazione delle sentenze tributarie. In particolare, per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze attraverso strumenti informatici (banche dati online aperte al pubblico) il Codice dell'amministrazione digitale si limita a rinviare al Codice della Privacy, che consente “la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze” con le seguenti uniche eccezioni: 1) nel caso di formale richiesta della parte interessata di “anonimizzare” i dati personali, prima della conclusione del grado di giudizio; 2) nel caso di procedimenti penali per reati di violenza sessuale; 3) in relazione ai dati personali che identificano minori; 4) in relazione ai dati personali delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Con tutta evidenza, salvo la prima ipotesi, già prevista dal decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie “digitali” (art. 4 del DM 6 novembre 2020) e, dunque, agevolmente gestibile, le altre ipotesi non sono neanche configurabili nell'ambito del processo tributario. Dunque, nessun concreto ostacolo è rinvenibile nelle norme sulla privacy alla immediata ed integrale pubblicazione di tutte le sentenze delle Corti tributarie e, d'altronde, nel sito Italgiure (banca dati della Cassazione) è possibile leggere il testo integrale delle sentenze, compresa l'indicazione delle parti. Pertanto, considerata la mancanza di norme che impongono di “anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati”, tale attività non può giustificare la perdurante “sproporzione quantitativa di conoscenza dei dati processuali e delle sentenze” – usando le parole del MEF – fra contribuenti e Agenzia delle Entrate. D'altra parte, ogni problema di riservatezza è concretamente risolto dal decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie “digitali”. In particolare, l'art. 4 del DM 6 novembre 2020 dispone che “Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l'applicativo PGD consente di disporre l'oscuramento dei dati personali , ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali”. Legge delega per la riforma fiscale Nel frattempo, mentre il MEF prendeva tempo rispetto alle sollecitazioni provenienti dal mondo professionale, l'obiettivo del pubblico accesso delle sentenze tributarie è stato riconosciuto come obiettivo prioritario del PNRR, tanto da essere incluso fra i criteri direttivi della Legge delega per la riforma fiscale: “al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria, gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, siano accessibili a tutti i cittadini”. Tale criterio direttivo non ha avuto seguito nel decreto legislativo di riforma del processo tributario, ma è stato ribadito con PRO.DI.GI.T., un progetto finanziato con fondi europei del Programma PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, al quale hanno partecipato il MEF e il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT), con affidamento della parte ICT alla società in house del MEF, Sogei S.p.A. Tra gli obiettivi di PRO.DI.GI.T. c'è, infatti, anche una banca dati di tutte le sentenze tributarie, “residente” nel sistema informativo del MEF, pubblica, gratuita e liberamente accessibile. Negli ultimi eventi organizzati per PRO.DI.GI.T., è emerso che tale banca dati dovrebbe essere presentata nel corso del 2024. Dopo tre anni di promesse e annunci, va sottolineato con forza che il pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie costituisce una, non più rinviabile, scelta di trasparenza, che contraddistinguerebbe il MEF per il raggiungimento, anche sul piano processuale, di un rapporto con i contribuenti improntato al principio della collaborazione e della buona fede. Un obiettivo previsto fra quelli prioritari del PNRR e contenuto nella legge delega per la riforma fiscale, già attuata per la parte che concerne le norme processuali, non può essere ulteriormente prorogato.
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