lunedì 12/02/2024 • 12:43
Il 9 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato 8 nuove FAQ in tema DAC7, in vista del primo invio dei dati al fisco il cui termine è fissato per il 15 febbraio 2024.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 febbraio 2024, nella propria pagina dedicata allo “scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (DAC7)”, una nuova sezione con le FAQ, le risposte alle domande più frequenti. Entro il 15 febbraio 2024, infatti, gli stessi gestori dovranno comunicare per la prima volta al fisco alcuni dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso le loro piattaforme. Si riportano di seguito le risposte alle FAQ: la comunicazione DAC7 è dovuta in relazione a tutti i venditori che svolgono attività pertinenti mediante una piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte; il primo periodo oggetto di comunicazione è l'anno civile 2023. Pertanto, nell'elemento ReportingPeriod e conseguentemente negli identificativi dei record occorre inserire l'anno 2023. Non è consentito inserire l'anno civile 2022; la comunicazione DAC7 non prevede la comunicazione dei corrispettivi pagati ai fornitori, bensì gli importi dei corrispettivi versati o accreditati ai venditori attivi rientranti nella definizione all'art. 2 c. 1 lett o) D.Lgs. 32/2023. Gli importi vanno indicati al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione; le imposte a qualsiasi titolo trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma vanno dal medesimo comunicate in maniera cumulativa compilando l'elemento Taxes, seguendo le istruzioni fornite nell'Allegato 2 del Provv. AE 20 novembre 2023; nel caso in cui il property manager presenti i requisiti per essere considerato un gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione, dovrà assolvere agli adempimenti di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione delle informazioni previsti dal D.Lgs. 32/2023. In ogni caso, se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Nell'ipotesi in cui il property manager non presenti i requisiti per essere considerato un gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione e sia registrato su una piattaforma come venditore insieme al proprietario dell'immobile, il gestore di piattaforma tenuto alla comunicazione dovrà comunicare come venditore oggetto di comunicazione solo il proprietario dell'immobile; oggetto di comunicazione è il venditore ed è da questa figura che dipendono le attività pertinenti. Se l'attività pertinente è rappresentata dalla locazione di beni immobili, andrà fornito l'indirizzo e l'identificativo catastale (se disponibile) per ogni proprietà inserzionata. Nel caso di strutture alberghiere, considerato che non è prevista nella registrazione catastale l'indicazione di estremi diversi per le diverse stanze, non è richiesta l'indicazione delle singole stanze. In tale contesto, la tipologia di proprietà “Hotel room” (DPI902) è da ritenersi come genericamente indicativa dell'attività pertinente e non nel senso dell'indicazione puntuale di ciascuna stanza di hotel oggetto di locazione; per definizione gli elementi MessageRefId e DocRefId devono essere univoci nel tempo e nello spazio (salvo eccezioni relative alla comunicazione a lotti e correttive) e, quindi, in caso di nuova comunicazione detti elementi devono essere sempre nuovi; il file è unico ed è costituito dal Messaggio telematico che contiene il Messaggio DAC7 formato secondo le indicazioni di natura tecnica fornite nell'Allegato 2 Provv. AE 20 novembre 2023 e nel file specificheTecniche_DPI23 presenti nella sezione SERVIZI (sottosezione Specifiche tecniche) del sito.
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