lunedì 12/02/2024 • 12:00
Con Mess. 9 febbraio 2024 n. 617, l’INPS illustra le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto con il Decreto Lavoro.
redazione Memento
Nel disciplinare il trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) introdotto dal Decreto Lavoro, si è disposto che il monitoraggio dei flussi di spesa per la concessione di tale trattamento fosse demandato all’INPS. Per favorire il monitoraggio è stato, inoltre, previsto che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avvenisse da parte dell’Istituto esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori. Durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS, in taluni casi, si è disposto tuttavia che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato. Pertanto, l’INPS, con Mess. 9 febbraio 2024 n. 617, illustra le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS. La procedura da seguire Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati, i datori di lavoro devono operare come segue. Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale. Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>. Fonte: Mess. INPS 9 febbraio 2024 n. 617
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Mario Cassaro
- Consulente del lavoro in LatinaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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