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  • Tempo di lettura 8 min.

Con pronuncia 7 febbraio 2024 n. 3505 la Suprema Corte interviene sul peculiare tema della natura dell'obbligazione di pagamento gravante sul datore di lavoro cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa offerta dal lavoratore che permane in servizio presso il cessionario.

Il casus belli trae origine dall'opposizione proposta da una Società informatica avverso il decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle retribuzioni maturate dal dipendente a seguito della declaratoria di nullità dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda presso il quale il lavoratore era impiegato e della mancata riammissione in servizio da parte della cedente datrice di lavoro.

Nel respingere la richiesta della Società ricorrente, i Giudici di merito avevano ritenuto che la pretesa azionata dal dipendente avesse natura retributiva e che, una volta costituto in mora, il datore di lavoro cedente fosse obbligato a corrispondere le retribuzioni e non a risarcire il danno, nonostante il lavoratore avesse proseguito la propria attività lavorativa con il cessionario.

La società decideva, nondimeno, di sottoporre il caso al vaglio della Suprema Corte, sostenendo, in prima battuta, come, contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, le somme richieste dal lavoratore dovessero essere riconosciute a titolo risarcitorio e non a titolo retributivo (tanto da invoca...

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