venerdì 09/02/2024 • 16:03
Con Risp. 9 febbraio 2024 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di opzione per il riallineamento fiscale, relativamente alla modifica della scelta operata in dichiarazione e alla remissione in bonis.
redazione Memento
L'istante, in data 24 luglio 2020, ha effettuato, mediante Modello F24, un versamento, indicando il codice tributo 1126 corrispondente all'imposta sostitutiva ex art. 176 c. 2-ter del TUIR perfezionando con esso l'esercizio dell'opzione e, successivamente, coerentemente con la scelta espressa attraverso il suddetto versamento, nella dichiarazione dei redditi 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, regolarmente presentata in data 28 ottobre 2020, ha compilato la sezione VIA del quadro RQ. Ambedue i quesiti prospettati l'uno in merito alla possibilità di modificare, mediante ravvedimento operoso, la dichiarazione in parola esercitando una opzione differente rispetto a quella già espressa, e l'altro di recuperare l'imposta sostitutiva versata tramite il riconoscimento di un credito d'imposta trovano risposta sfavorevole. In primo luogo, si rammenta che, con l'istituto del ravvedimento operoso è possibile definire una irregolarità fiscale, provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa e, contestualmente, al pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. Detto istituto non può, invece, essere utilizzato per modificare scelte o correggere errori o omissioni compiuti in applicazione di regimi opzionali. A parere delle Entrate, nel caso descritto, non si ravvisa alcuna distonia che avrebbe potuto dar luogo all'applicazione della disciplina della remissione in bonis atteso che il ''comportamento'' tenuto dall'istante versamento dell'imposta sostitutiva eseguito ben prima (24 luglio 2020) della presentazione della dichiarazione annuale (28 ottobre 2020) a suo dire errata è coerente con il regime opzionale indicato nella dichiarazione e non con quello che si chiede di modificare. Secondo le Entrate, all'istante è preclusa la possibilità di emendare l'opzione espressa nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2019. Al fine di recuperare l'imposta sostitutiva, a suo dire erroneamente versata, l'istante potrà esclusivamente presentare istanza di rimborso, entro i termini dal medesimo previsti (48 mesi dal versamento), illustrando all'ufficio competente i motivi per i quali il versamento va considerato indebito. Non è, invece, ammissibile il riconoscimento di un credito d'imposta in conformità a quanto disposto dall'art. 3 c. 2 e 3 DM 86 del 19 aprile 2002. Fonte: Risp. AE 9 febbraio 2024 n. 42
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