Una start-up innovativa viene dichiarata fallita con sentenza pubblicata lo stesso giorno della scadenza del termine di cinque anni dalla data di costituzione, dalla quale deriva l'automatica cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese (ferma restando l'iscrizione della società nella sezione ordinaria).
La società impugna la sentenza di fallimento, eccependo che il termine quinquennale, in vero, non era scaduto, poiché ad esso avrebbero dovuto essere aggiunti i sessanta giorni previsti per l'effettiva cancellazione dalla sezione speciale, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento in quanto - a rigore - formalmente ancora iscritta nella sezione speciale del Registro; il che, secondo la ricorrente, non solo precluderebbe ogni verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti per beneficiare della normativa agevolata, ma altresì impedirebbe tout court l'assoggettabilità della società a procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento: l'iscrizione nella sezione speciale, infatti, avrebbe di per sé un valore non meramente formale, ma costitutivo.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2024 n. 1587, ha respinto il ricorso della società, statuendo c...
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