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lunedì 12/02/2024 • 06:00

Caso Risolto Crisi d’impresa

Start-up innovative: i limiti dell’esenzione dalle procedure concorsuali

Le start-up innovative non possono essere assoggettate alle procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento se sono iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e sono in possesso dei requisiti di legge verificati in sede di istruttoria pre-fallimentare.

di Matteo Spataro - Avvocato in Milano Studio legale Edoardo Ricci - Avvocati

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Una start-up innovativa viene dichiarata fallita con sentenza pubblicata lo stesso giorno della scadenza del termine di cinque anni dalla data di costituzione, dalla quale deriva l'automatica cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese (ferma restando l'iscrizione della società nella sezione ordinaria). La società impugna la sentenza di fallimento, eccependo che il termine quinquennale, in vero, non era scaduto, poiché ad esso avrebbero dovuto essere aggiunti i sessanta giorni previsti per l'effettiva cancellazione dalla sezione speciale, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento in quanto - a rigore - formalmente ancora iscritta nella sezione speciale del Registro; il che, secondo la ricorrente, non solo precluderebbe ogni verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti per beneficiare della normativa agevolata, ma altresì impedirebbe tout court l'assoggettabilità della società a procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento: l'iscrizione nella sezione speciale, infatti, avrebbe di per sé un valore non meramente formale, ma costitutivo. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2024 n. 1587, ha respinto il ricorso della società, statuendo che la cessazione dei benefici riconosciuti alle start-up innovative avviene automaticamente alla scadenza del termi...

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