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lunedì 12/02/2024 • 06:00

Caso Risolto Crisi d’impresa

Start-up innovative: i limiti dell’esenzione dalle procedure concorsuali

Le start-up innovative non possono essere assoggettate alle procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento se sono iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese e sono in possesso dei requisiti di legge verificati in sede di istruttoria pre-fallimentare.

di Matteo Spataro - Avvocato in Milano Studio legale Edoardo Ricci - Avvocati

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Una start-up innovativa viene dichiarata fallita con sentenza pubblicata lo stesso giorno della scadenza del termine di cinque anni dalla data di costituzione, dalla quale deriva l'automatica cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese (ferma restando l'iscrizione della società nella sezione ordinaria).

La società impugna la sentenza di fallimento, eccependo che il termine quinquennale, in vero, non era scaduto, poiché ad esso avrebbero dovuto essere aggiunti i sessanta giorni previsti per l'effettiva cancellazione dalla sezione speciale, con la conseguenza che la società non avrebbe potuto essere assoggettata a fallimento in quanto - a rigore - formalmente ancora iscritta nella sezione speciale del Registro; il che, secondo la ricorrente, non solo precluderebbe ogni verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti per beneficiare della normativa agevolata, ma altresì impedirebbe tout court l'assoggettabilità della società a procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento: l'iscrizione nella sezione speciale, infatti, avrebbe di per sé un valore non meramente formale, ma costitutivo.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 16 gennaio 2024 n. 1587, ha respinto il ricorso della società, statuendo che la cessazione dei benefici riconosciuti alle start-up innovative avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale decorrente dalla data di costituzione della società, senza che rilevi il momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro (se diverso da quello di costituzione della società), né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dal Registro, essendo evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status dell'impresa, non può essere legato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi.

La questione

Con la pronuncia sopra citata la Corte di Cassazione conferma – seppur sotto un particolare profilo – il proprio orientamento in ordine alla portata e al valore dell'iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese ai fini dell'applicazione della normativa agevolata.

Le start-up innovative (in estrema sintesi: società di capitali che hanno quale oggetto sociale - esclusivo o prevalente - lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico) hanno guadagnato sempre più rilevanza nell'ambito economico, stimolando l'innovazione e contribuendo alla crescita del tessuto imprenditoriale. Ad esse il Legislatore ha dedicato una disciplina ad hoc (D.L. 179/2012), le cui disposizioni sono dichiaratamente “dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile”, nonché a “contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero” (art. 25, c. 1).

Per raggiungere questi obiettivi, il Legislatore ha approntato un regime normativo di favore, introducendo deroghe al diritto societario sotto diversi aspetti (art. 26), aprendo alla possibilità di remunerare gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori continuativi attraverso l'attribuzione di strumenti finanziari (art. 27), semplificando l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale (art. 27-bis), prevedendo disposizioni particolari in materia di rapporto di lavoro subordinato (art. 28), incentivando gli investimenti e la raccolta di capitali di rischio anche tramite portali on-line (artt. 29, 29-bis e 30) e, infine, stabilendo l'esenzione dall'assoggettamento della start-up innovativa alle procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 31).

Perché la società possa beneficiare di questa disciplina di favore è necessario che la stessa sia iscritta nella sezione speciale appositamente istituita presso il Registro delle Imprese: iscrizione, che avviene automaticamente a seguito della presentazione della relativa domanda, in uno con l'attestazione, mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante, circa la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa (art. 25).

In questo quadro, si è posta la questione se l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, oltre che necessaria affinché la società possa beneficiare della disciplina di favore, sia anche sufficiente, vale a dire: se basti - come sembra suggerire il tenore letterale dell'art. 25, c. 8, DL 179/2012 - il solo fatto formale dell'iscrizione “al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione”.

Una parte (rimasta minoritaria) della giurisprudenza di merito ha dato risposta affermativa sulla scorta di talune disposizioni di carattere procedimentale contenute nel D.L. 179/2012 e, in particolare, valorizzando la presunzione di veridicità dell'autocertificazione del legale rappresentante (in quanto assistita dal presidio penale) e l'esclusività dello strumento diretto a rimediare all'eventuale mendacio, individuato nel potere di controllo riconosciuto al Conservatore dell'Ufficio del Registro.

La giurisprudenza di legittimità, nel cui solco si colloca l'ordinanza n. 1587/2024, ha dato invece risposta negativa, preferendo una lettura meno formalistica e restrittiva, secondo la quale l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese rappresenta una condizione certamente necessaria, ma non anche sufficiente a garantire l'applicazione della disciplina agevolata.

Innanzitutto, è stato rilevato che, in mancanza di una disposizione che attribuisca espressamente natura costitutiva all'iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale, la verifica della corrispondenza tra l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge e le dichiarazioni autocertificate alla base dell'atto amministrativo dell'iscrizione ben può essere compiuta dall'Autorità giudiziaria, poiché quell'atto non pone alcuna particolare presunzione.

Inoltre, poiché, una volta riscontrato il deposito degli atti e dei documenti indicati dalla legge, non residua in capo all'Ufficio del Registro un ulteriore ambito di controllo circa l'effettivo possesso dei requisiti, posto che la stessa legge non gli attribuisce il potere di compiere verifiche ispettive sostanziali, è corretto concludere per la piena compatibilità con il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all'Autorità giudiziaria eventualmente chiamata a decidere su una vertenza che vede coinvolta una start-up innovativa.

Ne deriva che, nel caso in cui una start-up innovativa versi in stato di insolvenza, il solo fatto che la stessa risulti iscritta (o ancora iscritta) nella sezione speciale del Registro delle Imprese non preclude la verifica giudiziale né in ordine al rispetto del termine quinquennale decorrente dalla data di costituzione della società, né in merito all'effettivo possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione dalle procedure concorsuali diverse da quelle finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, l'apparente antinomia tra le disposizioni degli artt. 25 e 31 del D.L. 179/2012 che configurano, per un verso, la necessità di verificare una serie di requisiti sostanziali della start-up innovativa (alcuni dei quali prettamente di merito) e, per altro verso, una sorta di automatismo dell'iscrizione, basato sull'autocertificazione del legale rappresentante della società interessata, trova composizione nel principio di concomitanza (non escludente) tra un controllo di tipo formale, ai fini dell'iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, rimesso all'Autorità amministrativa, e un vaglio di legittimità sostanziale, finalizzato alla verifica dell'esistenza della causa di esenzione da fallimento, rimesso all'Autorità giudiziaria ordinaria; in altri termini, il controllo formale esercitato dall'Ufficio del Registro non ha efficacia ostativa rispetto a una valutazione di merito da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, la quale - tra l'altro - è munita anche del potere di disapplicare gli atti amministrativi non conformi alla legge, ove accerti il difetto dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione.

Vi è, quindi, piena compatibilità tra il potere di controllo formale dell'Ufficio del Registro delle Imprese sugli atti presentati a corredo della domanda di iscrizione di una start-up innovativa e il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all'Autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della start-up medesima.

Questa conclusione, del resto, è coerente con gli obiettivi e la ratio del D.L. 179/2012: il regime di favore riservato alle start-up innovative in tanto ha ragion d'essere, in quanto la società presenti effettivamente i requisiti per essere trattata come tale: solo in questa ipotesi, infatti, l'esigenza di proteggere tali società da possibili crisi finanziarie giustifica il sacrificio della massa dei creditori (sacrificio peraltro oggi attenuato rispetto al passato, considerato che le start-up innovative ora possono essere ammesse non solo al concordato minore ex artt. 74 e seg. CCII su istanza del debitore, ma anche alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e seg. CCII, la quale può essere chiesta anche dai creditori).

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