venerdì 09/02/2024 • 10:48
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 9 febbraio 2024 nn. 39, 40 e 41, ha fornito chiarimenti in tema di Patent box sulle modalità dichiarative da adottare per fruire del beneficio dopo l'accordo con l'Amministrazione Finanziaria e sulla fruizione della deduzione in ipotesi di accordo aggiuntivo.
redazione Memento
Modalità dichiarative da adottare per fruire del Patent Box dopo l'accordo con l'AE (Risp. AE n. 39) Nelle more della procedura di ruling avviata a partire dal periodo di imposta 2015 e conclusa con l'accordo di Patent box firmato nel 2018, la società ha determinato il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie nei periodi d'imposta dal 2015 al 2018. L'istante, pur potendo recuperare il beneficio Patent box relativo ai suddetti periodi d'imposta già con la dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2018 o mediante la presentazione, fin da quel momento, di dichiarazioni integrative per i periodi pregressi è rimasto inerte e, ad oggi, non risulta siano state presentate dichiarazioni integrative ai fini dell'IRES. Ne deriva che, essendo ormai decorsi i termini per integrare le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 2015 e 2016 per una scelta che, sulla base di quanto descritto in istanza, risulterebbe imputabile all'istante , le relative quote di reddito agevolabile non possono più essere recuperate, non potendo, altresì, alternativamente, confluire nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2018, ovvero essere gestite attraverso un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 DPR 602 del 1973. Al riguardo, occorre considerare che sebbene la relazione illustrativa al Decreto Patent box e i relativi chiarimenti forniti con la citata Circolare n. 11/E del 2016 (emanata in un periodo antecedente alla firma dell'accordo riguardante gli IP dell'istante) consentano la facoltà di scelta tra due alternative modalità di fruizione del beneficio, detta facoltà può essere esercitata, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, nel rispetto del limite dei cd. rapporti esauriti. La fruizione del beneficio Patent box per i periodi d'imposta 2015 e 2016, mediante la presentazione, nel 2023, delle dichiarazioni integrative relative al periodo in cui si è chiuso l'accordo, infatti, consentirebbe di riposizionare la deduzione in periodi d'imposta non più accertabili, con ciò vanificando l'effetto utile dei termini e degli istituti ordinariamente posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Con riguardo, invece, agli ulteriori periodi d'imposta interessati dall'accordo di ruling, in linea generale e senza tener conto di quanto precisato dall'istante con documentazione integrativa (ossia che sia ai fini IRES che IRAP, la società non presenterà alcuna dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2019, considerato che in tale periodo l'utilizzo degli intangibili chiesti in agevolazione ha generato una perdita), la società potrà alternativamente adottare i due seguenti comportamenti: indicazione di ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta dal 2017 al 2019 nella specifica dichiarazione integrativa relativa ai singoli periodi d'imposta cui tali quote sono correlate; indicazione nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2018 della quota di reddito agevolabile complessiva che si ottiene sommando le quote di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018 in relazione ai quali l'accordo di Patent box produce i suoi effetti, e successiva indicazione nella dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta 2019 della quota di reddito agevolabile relativa a tale periodo d'imposta. Per quanto riguarda il quesito concernente la possibilità di adottare una diversa modalità di recupero, ai fini IRES ed IRAP, del beneficio derivante dall'accordo di Patent box, giova ricordare, al riguardo, che nella citata Circolare 11/E del 2016 è stato precisato, richiamando in maniera testuale il contenuto della relazione illustrativa, che ''per esigenze di semplificazione si ritiene che la variazione in diminuzione da operare ai fini IRPEF/IRES sia da operare anche ai fini IRAP, senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributo regionale''. Resta fermo che avendo l'istante dichiarato in sede di documentazione integrativa di aver presentato, nel 2022, dichiarazione integrativa ai fini IRAP relativa al periodo d'imposta 2016 con indicazione della variazione in diminuzione complessiva 20152016, ha posto in essere un comportamento in contrasto con l'interpretazione della disciplina agevolativa qui in esame. Detto errore peraltro ormai non più sanabile spontaneamente dall'istante, non potendo il periodo d'imposta 2016 essere oggetto di una nuova dichiarazione integrativa sarà valutato in sede di controllo della dichiarazione integrativa ai fini IRAP relativa al periodo d'imposta 2016. Al fine di non incorrere nelle conseguenze sostanziali dell'errore commesso, tuttavia, può ritenersi condivisibile la proposta dell'istante di sterilizzarlo omettendo la compilazione della sezione XVII del quadro IS del modello IRAP 2023; per l'effetto il maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa errata non concorrerebbe alla liquidazione dell'imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione 2023, né potrebbe essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri debiti d'imposta o contributivi. Rapporto tra Patent box e consorzio (Risp. AE n. 40) La società istante chiede all'Agenzia delle Entrate di confermare che: le imprese consorziate non procedano alla sterilizzazione delle spese generate per i costi ribaltati dal consorzio, correlati alla realizzazione di software che possono godere dell'agevolazione Patent box; nel caso di registrazione nel corso del 2023 di un software già in uso nel 2021, si possa procedere al recapture dei costi sostenuti negli otto precedenti periodi d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate precisa che: lo schema associativo della società rappresenta uno strumento di cooperazione interaziendale (cd. consorzio di coordinamento) finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate (ad esempio come nel caso in esame, dividendo i costi dei software necessari alle rispettive imprese) e, pertanto, le imprese consorziate possono fruire dell'agevolazione Patent box, nel rispetto delle disposizioni normative; come chiarito nella Circolare n. 5/E del 2023, la registrazione presso la Siae non è una condizione necessaria per fruire dell'agevolazione, ma assume rilievo ai fini dell'applicazione del meccanismo premiale. Pertanto, nell'ipotesi in cui un software che già sia in uso, e per il quale si sia già fruito del beneficio Patent box in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d'imposta successivo, è consentito l'accesso alla recapture a partire dalla data di registrazione (nel caso di specie, dal 2023), fermo restando il rispetto delle previsioni normative. Modalità di fruizione della deduzione PB in ipotesi di accordo aggiuntivo (Risp. AE n. 41) L'interpellante solleva dei dubbi circa la possibilità di fruire cumulativamente, in base all'art. 4, comma 4 del decreto Patent box, nel periodo di imposta 2022 (anno di sottoscrizione dell'Accordo Modificato) dell'intero importo della deduzione PB incrementale per effetto dell'Accordo Modificato relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Nel caso di specie, l'atto aggiuntivo derivante dall'istanza presentata in data 2 dicembre 2019 s'innesta sull'Accordo originario e ne costituisce parte integrante, tuttavia, la relativa efficacia decorre a partire dal periodo d'imposta in cui è sottoscritto (2022) e, in ogni caso, si limita ai periodi di imposta 2019 e 2020. Si determina, dunque, il medesimo assetto in termini di decorrenza dell'efficacia già verificata in tutte quelle ipotesi in cui la sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione finanziaria per la definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolabili avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1 c. 39 L. 190 del 2014. In considerazione sia tenore letterale dell'art. 4, comma 4 del DM 28 novembre 2017 sia della ratio della disposizione attuativa volta allo scopo ''di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di ruling'', dunque, in relazione ai periodi d'imposta (2019/2020) interessati dall'accordo di ruling, deve essere consentita all'istante la medesima facoltà originaria di fruizione del beneficio mediante i seguenti metodi alternativi: indicazione di ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 mediante la presentazione di dichiarazioni integrative; indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2022 della quota di reddito agevolabile complessiva relativa ai periodi d'imposta 2019 e 2020. Fonte: Risp. AE 9 febbraio 2024 n. 39 Risp. AE 9 febbraio 2024 n. 40 Risp. AE 9 febbraio 2024 n. 41
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