giovedì 08/02/2024 • 16:40
Con Risp. 8 febbraio 2024 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di iper ammortamento e interconnessione tardiva di beni in leasing.
redazione Memento
L'istante chiede delucidazioni su come occorre procedere alla suddivisione dell'iper ammortamento nel corso dei periodi di imposta. In particolare, l'interpellante, considerando il XX/XX/2022 come momento iniziale di imputazione dell'importo degli ammortamenti da recuperare, pari alla differenza tra l'agevolazione in misura ''piena'' (iper ammortamento) e quella ordinaria (super ammortamento) maturata dal momento del collaudo (ed entrata in funzione) degli impianti fino al momento dell'interconnessione, chiede di conoscere se il momento finale dell'imputazione del suddetto importo debba essere considerato la scadenza contrattuale dei leasing oppure il quinto anno successivo la data dell'interconnessione. Nel dettaglio, l'istante chiede chiarimenti relativamente all'arco temporale su cui debba procedere a ripartire l'agevolazione iper ammortamento che intende fruire su tre beni (impianti e macchinari) acquistati, in base a quanto dichiarato, mediante sottoscrizione di un contratto di leasing finanziario nel 2018, entrati in funzione nel 2019 (a seguito di collaudo effettuato nello stesso periodo di imposta) ed interconnessi nel 2022. In particolare, l'interpellante chiede di conoscere le modalità e i tempi con cui può essere recuperata la differenza tra l'agevolazione in misura ''piena'' (iper ammortamento) e quella ordinaria (super ammortamento). Secondo le Entrate, la ''ritardata'' interconnessione del bene al sistema aziendale sempreché rispetti i chiarimenti forniti con la Circolare n. 9/E del 2021, la cui valutazione attenendo ad elementi di ordine fattuale esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello determina, nel caso di specie, lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio (iper ammortamento). Di conseguenza, le quote di iper ammortamento in funzione del predetto slittamento, sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto alla durata civilistica del leasing e dovranno replicare l'originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell'investimento, ai sensi dall'articolo 102, comma 7, del TUIR (tenuto conto dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 17/E del 2013). Fonte: Risp. AE 8 febbraio 2024 n. 34
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