giovedì 08/02/2024 • 16:15
Con Risp. 8 febbraio 2024 n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di ACE, relativamente all'acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al gruppo.
redazione Memento
L'Istante chiede di sapere se l'operazione di acquisto di partecipazioni nella società BETA S.p.A. (già controllata per il 60,5% al termine del precedente esercizio 2021) perfezionatosi con la società venditrice (estranea al gruppo) Banco GAMMA S.p.A. rientri o meno nell'ambito applicativo della disciplina antielusiva speciale di cui all'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017. Nel dettaglio, l'Istante rappresenta che l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate ''già appartenenti ai soggetti del gruppo'' assume rilevanza ai fini delle disposizioni normative antielusive ACE, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017. Tale normativa prevede, infatti, l'obbligo di ''sterilizzare'' gli incrementi di patrimonio netto fino a concorrenza dei corrispettivi per l'acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo. Sul punto, la relazione illustrativa al DM del 14 marzo 2012 (poi ripresa nella Circolare n. 12/E del 24 maggio 2014): ha chiarito come la disposizione vada applicata alle operazioni poste in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario; ha specificato che l'applicazione generalizzata della norma antielusiva ''riferita anche alle partecipazioni acquistate da ''terzi'' sul mercato, sarebbe risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di ''frenare'' la libera circolazione delle partecipazioni, considerato, peraltro, il carattere permanente dell'automatismo''. L'operazione di acquisto di partecipazioni va valutata ponendo attenzione alla idoneità (anche solo astratta) dei corrispettivi, erogati a seguito dell'operazione stessa, alla moltiplicazione della base di calcolo dell'ACE all'interno del gruppo. In tale prospettiva solo l'erogazione di un flusso di denaro (nel caso di specie a titolo di corrispettivo) a società appartenenti al medesimo gruppo risulta potenzialmente idonea a generare una moltiplicazione del beneficio. Alla luce di tale considerazione, secondo le Entrate l'acquisto (o l'incremento) di una partecipazione (in una società già appartenente al gruppo) da un soggetto terzo estraneo al gruppo (destinatario del relativo corrispettivo in denaro) non può rientrare nel novero delle operazioni potenzialmente elusive elencate nell'articolo 10, comma 3, lett. a) del DM 3 agosto 2017. Fonte: Risp. AE 8 febbraio 2024 n. 33
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