La sentenza n. 22 del 16 gennaio 2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Firenze consente di riprendere e approfondire i concetti di decadenza e di prescrizione nell'ambito del perimetro tributario.
Prima di analizzare il contenuto dell'arresto in parola, gioverà ricordare che l'esercizio della potestà impositiva (avvisi di accertamento esecutivi, atti di recupero, cartelle esattoriali) e l'azione di riscossione coattiva (pignoramenti, intimazioni ad adempiere) non sono temporalmente indeterminati, posto che soggiacciono ai limiti imposti dalla decadenza e dalla prescrizione.
In particolare, la decadenza (art. 2964 c.c.) è prevista per gli atti che devono essere notificati, mentre la prescrizione (artt. 2934 seg. c.c.) è stabilita per l'attuazione del procedimento di riscossione.
La prescrizione, banalizzando, è la “punizione” legata all'inerzia del titolare che fa ritenere abbandonato il diritto già rappresentato (rectius notificato) al debitore nei termini perentori assegnati dalla legge (decadenziali, appunto). In altre parole, i termini prescrizionali dei tributi iniziano a decorrere solo dopo l'avvenuta notifica del provvedimento impositivo entro i termini decadenziali. Pertanto, le due scadenze operano in fasi diverse del rapporto d'impo...
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