Come ogni anno, a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT, sono stati aggiornati gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani e d esercenti attività commerciali per l'anno 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% n (art. 1, c. 380, L. 178/2020), di cui:
una quota pari allo 0,46% destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (art. 5, c. 1, D.Lgs. 207/96), che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
una quota pari allo 0,02% devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili (art. 49, c. 1, L. 488/99).
La contribuzione sul minimale di reddito
L'STAT ha calcolato nella misura dello +5,4% la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023- dicembre 2023.
Di conseguenza, per l'anno 2024 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a € 18.415,00.
Le aliquote per il 2024 sono pari:
Posizioni contributive
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
24,00%
24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni
23,70%
24,18%
La riduzione contributiva al 23,70% (artigiani) e 24,18% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Posizioni contributive
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 4.427,04
(€ 4.419,60 IVS + € 7,44 maternità)
€ 4.515,43
(€ 4.507,99 IVS e finanziamento
indennizzo per cessazione attività
commerciale + € 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 4.371,80
(€ 4.364,36 IVS +
€ 7,44 maternità)
€ 4.460,19
(€ 4.452,75 IVS e finanziamento
indennizzo per cessazione attività
commerciale + € 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Posizioni contributive
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 368,92
(€ 368,30
IVS + 0,62
maternità)
€ 376,29
(€ 375,67 IVS e finanziamento
cessazione attività commerciale + € 0,62
maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 364,32
(€ 363,70
IVS + € 0,62
maternità)
€ 371,69
(€ 371,07 IVS e finanziamento
cessazione attività commerciale + € 0,62
maternità)
Il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il minimale di € 18.415,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 55.008,00.
Per i redditi superiori a € 55.008,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.
Nella tabella sottostante si riportano le aliquote applicabili.
Posizioni contributive
Scaglione
Commercianti
Artigiani
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 55.008,00
24,00%
24,48%
da € 55.008,00
25,00%
25,48%
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni
fino a € 55.008,00
23,70%
24,18%
da € 55.008,00
24,70%
25,18%
Il contributo in argomento – detto “a conguaglio” – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui sopra deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024.
Massimale imponibile annuo
In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2024 pari a € 5.008,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2024, di conseguenza, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 91.680,00 (€ 55.008,00 + € 36.672,00).
Nella tabella si evidenziano gli importi massimi previdenziali che devono essere corrisposti nel corso del 2024.
Posizioni contributive
Artigiani
Commercianti
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 22.369,92
(€ 55.008*24% + € 36.672*25%)
€ 22.809,98
(€ 55.008*24,48% + € 36.672*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 22.094,88
(€ 55.008*23,70% + € 36.672*24,70%)
€ 22.534,94
(€ 55.008*24,18% + €36.672*25,18%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1996 o successiva
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 29.362,42
(€ 55.008*24% +
€ 64.642*25%)
€ 29.936,74
(€ 55.008*24,48% +
€ 64.642*25,48%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore a 21 anni
€ 29.003,47
(€ 55.008*23,70% +
€ 64.642*24,70%)
€29.577,79
(€ 55.008*24,18+
€ 64.642*25,18%)
Termini e modalità di versamento
I contributi dovuti sul minimale di reddito devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio 2024;
20 agosto 2024;
18 novembre 2024;
17 febbraio 2025.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024, devono essere versati, tramite Mod. F24, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Fonte: Circ. INPS 7 febbraio 2024 n. 33