giovedì 08/02/2024 • 13:30
L’INPS, con Circ. 7 febbraio 2024 n. 32, fornisce le istruzioni operative per la gestione della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a a seguito della proroga per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024.
redazione Memento
Il Decreto Asset ha introdotto alcune misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. In particolare, si prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il trattamento di CIGS potrà essere, quindi, prorogato per altri 10 mesi, non ulteriormente prorogabili. L’INPS, pertanto, con Circ. 7 febbraio 2024 n. 32, fornisce le relative istruzioni operative. Perché si è introdotta la misura? Il trattamento di integrazione salariale straordinaria si prefigge lo scopo di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. e, parallelamente, di consentire anche l’attuazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Aspetti contributivi Le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale: rientrano in tale casistica anche le società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a., entrambe sottoposte dal 2017 a procedura di amministrazione straordinaria, autorizzate alla proroga dei trattamenti di CIGS. Modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” Nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “162 proroga Alitalia Alitalia SAI e Alitalia Cityliner – art 12, comma 1, del dl n 104/2023”. I datori di lavoro, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità. Modalità di esposizione del conguaglio I datori di lavoro, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate devono valorizzare all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> <CIGStraord> <CongCIGSACredito> <CongCIGSAltre> <CongCIGSAltCaus> il nuovo codice causale “L143”, avente il significato di “Conguaglio ulteriori settimane articolo 12 comma 1 del decreto – legge n. 104/2023”, relativo alla specifica autorizzazione. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento TFR e del ticket licenziamento In favore delle società Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale in oggetto, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, si prevede l’esonero dal pagamento: delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dal lavoro; del c.d. ticket licenziamento, dovuto in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Fonte: Circ. INPS 7 febbraio 2024 n. 32
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