La risposta delle Entrate del 7 febbraio 2024 n. 31
La società istante ha sottoscritto, nel corso del 2022, n. 3 certificati di deposito emessi dalla ''Banca X S.p.A.'', ciascuno di importo pari ad € 1.000.000,00, e con identiche condizioni contrattuali, quali:
durata del vincolo (18 mesi);
tasso di interesse riconosciuto (3 per cento annuo);
periodicità semestrale dell'erogazione del rendimento;
incedibilità sul mercato del titolo;
tutela da parte del Fondo interbancario di Tutela dei depositi (ancorché nei limiti attualmente previsti in € 100.000 per ciascun depositante).
I certificati sono stati emessi a fronte dell'addebito del relativo conto corrente da parte della banca emittente, e formalmente detenuti nel portafoglio titoli della società istante. Tanto premesso, si rappresenta che il certificato di deposito costituisce, in generale, una forma di raccolta del risparmio che comporta l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, mediante il quale la Banca emittente assume l'obbligo di corrispondere interessi ad un tasso fisso a fronte del vincolo apposto sulle somme messe a disposizione del contraente per un periodo di tempo prestabilito (investimento finanziario).
A differenza del conto corrente ordinario che non prevede generalmente vincoli di indisponibilità delle somme (e la cui funzione è la gestione ''corrente'' delle operazioni tra cliente e banca), con il conto deposito si gestisce il risparmio in modo da ottenere una remunerazione più elevata rispetto al conto corrente a fronte del vincolo delle somme in giacenza per periodi di tempo determinati.
Nel caso di specie, risultano esclusi, prelevamenti parziali o totali delle somme depositate prima della scadenza del certificato, inoltre, l'eventuale estinzione anticipata del contratto è soggetta a specifici termini di preavviso nonché al pagamento di una commissione.
Tali circostanze confermano la natura del vincolo stesso, e quindi l'indisponibilità ordinaria delle somme nel senso sopra descritto. In sostanza, quindi, i conti di deposito in questione possono considerarsi prodotti finanziari di risparmio che permettono di ottenere un rendimento sulle somme depositate (indisponibili fino alla scadenza) e, come tali, si sostanziano in un investimento passivo.
Sulla base di quanto considerato, la sottoscrizione dei tre certificati di deposito rappresentati da parte della società istante, non costituisce un investimento teso a rafforzare il tessuto produttivo dell'impresa come richiesto dalla ratio della normativa in commento, quanto, piuttosto, un incremento di attività finanziarie passive. A motivo di ciò si ritiene che l'investimento effettuato dalla società istante debba essere neutralizzato ai fini della ''ACE innovativa'' e ordinaria.
La risposta delle Entrate del 7 febbraio 2024 n. 32
Nel caso in oggetto si evidenzia come l'agevolazione cosiddetta ACE innovativa trova applicazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020. Ai fini della risposta in oggetto la società istante rappresenta di rientrare nella categoria delle società convenzionalmente definite come solari ed in particolare: a regime, è previsto che ogni esercizio sociale sia di dodici mesi compresi tra il 1° di gennaio ed il 31 di dicembre; per il primo esercizio di attività, in via eccezionale, è stato previsto che l'esercizio sociale avesse una durata superiore ai dodici mesi. L'istante, dunque, ha un primo periodo d'imposta ''allargato'', compreso tra il 3/12/2020 ed il 31/12/2021.
A tal proposito, secondo le Entrate, resta fermo, in ogni caso, che il tasso di rendimento nozionale, pari al 15 per cento, da applicare ai fini del calcolo dell'agevolazione Super ACE (art. 19 c. 2 DL 73/2021) non dovrà essere ragguagliato alla durata del periodo di imposta superiore a dodici mesi come invece previsto nella determinazione dell'ACE cd. ordinaria.
In particolare, infatti, nella quantificazione dell'ACE cd. ordinaria il rendimento figurativo del nuovo capitale proprio previsto dal legislatore per ciascun anno d'imposta da agevolare si riferisce ad un periodo temporale di durata annuale, per cui eventuali periodi d'imposta di durata inferiore o superiore all'anno impongono la necessità di ragguagliare il suddetto tasso.
Nell'agevolazione cd. rafforzata, invece, tale meccanismo di ragguaglio è da considerarsi applicabile solo nell'ipotesi di periodo di imposta inferiore all'anno ma non opera in caso di periodo di imposta superiore all'anno solare. Ciò poiché il rendimento figurativo del nuovo capitale proprio indicato al fine di agevolare le imprese a seguito della crisi pandemica rappresenta comunque la ''misura massima'' del beneficio consentita dal legislatore. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate concorda con l'istante nel ritenere che il beneficio dell'ACE innovativa potrà essere fruito da F.I. S.R.L. in relazione alle variazioni di capitale proprio relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022.
Nel caso di specie, pertanto, l'utile dell'esercizio 2021 che l'assemblea di approvazione del bilancio tenutasi in data 4 aprile 2022 ha deliberato di non distribuire assumerà rilevanza ai fini dell'agevolazione Super ACE, con l'aliquota del 15 per cento fino a concorrenza dell'importo di euro 5 milioni normativamente previsto, nell'esercizio 2022.
Fonte: Risp. AE 7 febbraio 2024 n. 31
Risp. AE 7 febbraio 2024 n. 32