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L'Istante ha rappresentato di essere stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nell'anno 2013, iscrivendosi alla forma di previdenza obbligatoria presso l'INPS in tale anno, senza, tuttavia, aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare.

Trasferitosi nel 2018 in Austria, dove ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, si è iscritto alla previdenza obbligatoria e ha aderito ad una forma di previdenza complementare.

Dal 1° giugno del 2023, ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad un fondo di previdenza complementare.

A tal proposito, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate la possibilità di potersi considerarsi un lavoratore di prima occupazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005 e se, ai medesimi fini, possa far decorrere dall'anno 2023 i primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero, il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. e bis) del TUIR vale a dire, nel caso di specie, a partire dal 2023.

Resta fermo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale implica valutazioni di ordine fattuale non esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Come precisato nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, infatti, il legislatore ha inteso escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi caratterizzate da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dall'amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto).

Fonte: Risp. AE 7 febbraio 2024 n. 30

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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