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sabato 10/02/2024 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Conferimenti in fondi immobiliari: applicazione dell’imposta di registro fissa

Gli apporti al fondo immobiliare su sottoscrizione di quote non sono assimilabili agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari e, come tali, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 5 febbraio 2024 n. 3218.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'art. 9 DL 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001 (mediante rinvio alla disciplina recata dall'articolo 7 della Tabella allegata al DPR 131/86 per i fondi mobiliari) esclude dall'obbligo di registrazione, anche in caso d'uso, gli atti relativi: all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare; alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione; all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, ivi compresi le quote e i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel Territorio dello Stato. Nel caso in cui questi atti vengano comunque presentati alla registrazione, l'imposta di registro è applicabile in misura fissa (200 euro). In questo contesto, l'art. 10 D.Lgs. 23/2011 ha razionalizzato la disciplina delle imposte d'atto applicabili alle diverse tipologie di trasferimenti immobiliari disponendo, a partire dal 1 gennaio 2014, la soppressione di  tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche se previste in leggi speciali. Tuttavia, all'indomani della riforma, sono sorte molteplici difficoltà interpretative in merito all'individuazione delle disposizioni rimaste ancora in vigore; tra queste le imposte indirette ...

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