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martedì 06/02/2024 • 15:02

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Cripto-attività: codici tributo per la sostitutiva dell'imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate, con Ris. 6 febbraio 2024 n. 10/E, ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Con la Ris. 6 febbraio 2024 n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato che si applica a decorrere dal 2023 (art. 1 c. 146 L. 197/2022). Di seguito si riportano i codici:

  • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata”;
  • “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata”

Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727” (cfr Ris. AE 26 giugno 2023 n. 36/E), come di seguito ridenominato: “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo”.

In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Per i codici tributo “1728” e “1727”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Fonte: Ris. AE 6 febbraio 2024 n. 10/E

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