mercoledì 07/02/2024 • 06:00
La Legge di Bilancio 2024 è intervenuta in merito alla compensazione dei crediti contributivi al fine di contrastare le frodi: dall’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle deleghe di pagamento fino alla sospensione della delega in caso di crediti non spettanti.
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Nuova stretta all'esecuzione di versamenti con utilizzo di crediti in compensazione nel modello F24.
La legge di Bilancio 2024 interviene modificando le procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento che contengono crediti in compensazione allargando l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate anche nel caso di saldo finale positivo.
Per i crediti INPS e INAIL, inoltre, cambiano anche i tempi di decorrenza per l'utilizzo in compensazione e si applica la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospensione della delega contenente crediti non spettanti.
Inibita, inoltre, la compensazione nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000.
Tutte le modifiche, tra di loro connesse, hanno la finalità di contrastare le frodi in materia di compensazione di crediti mediante l'allargamento delle ipotesi di sospensione dei versamenti per trenta giorni al fine di consentire i controlli di spettanza dei crediti da parte dell'Agenzia delle entrate con blocco di quelli contenenti crediti non spettanti.
Prima di entrare nel dettaglio della disciplina introdotta dall'art. 1, commi da 94 a 98, legge 213/2023, è importante puntualizzare sin d'ora che le nuove regole si applicheranno dal 1° luglio 2024 e, per le compensazioni dei crediti contributivi ed assicurativi, con decorrenza fissata dai provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL.
Modalità di compensazione e limitazioni modifiche DL 223/2006
Sulle modalità di compensazione il legislatore interviene modificando l'art. 37 DL 223/2006, conv. in Legge 248/2006, che prevede l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle entrate per procedere alla compensazione dei crediti al fine di consentire un controllo preliminare sulla utilizzabilità del credito con possibilità di non eseguire le deleghe trasmesse.
In particolare, l'art. 1, c. 94, legge 213/2023, modifica l'art. 37, c. 49-bis, DL 223/2006, conv. in Legge 248/2006 ed inserisce il comma 49-quinquies.
Con la modifica del citato comma 49-bis si allarga l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè quella mediante la delega di pagamento F24, ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
Il successivo comma 96 prevede che l'allargamento in parola si applica a decorrere dal 1° luglio 2024, anche se in materia di crediti contributivi il successivo comma 98 prevede che la decorrenza dell'efficacia è definita con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Inail.
Tale provvedimento potrà prevedere un'efficacia anche progressiva delle disposizioni e le relative modalità di attuazione
La disciplina del citato comma 49-bis, nel testo ancora applicabile fino al 30 giugno 2024, già prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per tutti i soggetti, che intendono effettuare la compensazione mediante F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La finalità dell'argomento anche ai crediti INPS ed INAIL è quella di consentire all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, c. 49-ter, DL 223/2006, di poter sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.
L'esecuzione della delega e quindi la conferma dei versamenti e delle compensazioni in essa contenuti con effetto dalla data della loro effettuazione, avviene solo all'esito del suddetto controllo decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento.
Nel caso in cui il controllo abbia esito negativo, infatti, la delega l'Agenzia delle Entrate non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.
L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ove i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, comunica la mancata esecuzione della delega in via telematica al soggetto che l'ha trasmessa ed al contribuente è applicata la sanzione amministrativa pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter. D.lgs. 471/97).
Il contribuente può entro 30 giorni può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.
Il comma 49-quinquies dell'articolo 37 introdotto dalla legge 213/2023 prevede che i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97.
Anche in questo caso di applicano le regole in materia di sospensione delle deleghe di pagamento già esaminate.
Modalità di compensazione e limitazioni modifiche DL 66/2014
Altra novità, sempre in materia di procedure da utilizzare per la compensazione dei crediti, è stata invece introdotta dall'articolo 1, c. 95, Legge 213/2023 che ha modificato l'art. 11 DL 66/2014, conv. dalla legge n. 89/2014.
A decorrere dal 1° luglio 2024 i versamenti di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997 debbono essere effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni, a prescindere dall'importo del saldo finale.
Prima delle modifiche, invece, tale obbligo riguardava (rectius: riguarda ancora fino al 30 giugno 2024, stante l'efficacia delle modifiche dal 1° luglio 2024) esclusivamente le deleghe con saldo finale di importo pari a zero.
Dunque, per i versamenti con utilizzo del mod. F24 con crediti in compensazione ma con saldo finale di importo positivo, potranno ancora essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa solo fino al 30 giugno 2024.
Compensazione dei crediti INPS e INAIL
L'art. 1, c. 97, Legge 213/2023 interviene invece sull'articolo 17 D.Lgs. 241/97 al quale sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter.
Vengono completamente ridisegnate le regole per la compensazione dei crediti INPS ed INAIL a prescindere dall'importo utilizzato.
In particolare, il comma 1-bis fissa le nuove regole per l'utilizzo dei crediti INPS che possono riassumersi come segue:
CONTRIBUENTI |
PRESUPPOSTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO |
DECORRENZA UTILIZZO |
---|---|---|
Datori di lavoro non agricoli |
Trasmissione telematica della denuncia contributiva da cui emerge il credito |
|
Nota di rettifica passiva |
Dalla data di notifica |
|
Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola |
Presentazione della dichiarazione della manodopera da cui emerge il credito |
a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola |
lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani |
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge |
a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione |
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali |
||
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 |
La compensazione sarà invece preclusa per i crediti spettanti alle aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, c. 26, Legge 335/95.
Il comma 1-ter prevede invece che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.
La decorrenza dei termini ai fini dell'utilizzo dei crediti non preclude i successivi controlli che comunque gli enti previdenziali potranno naturalmente effettuare entro i termini di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 1, c. 98, legge 213/2023 la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni in materia di utilizzo dei crediti contributivi, nonché le relative modalità di attuazione è definita con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'INAIL.
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Paolo Bonini
- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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