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giovedì 08/02/2024 • 06:00

Speciali DECRETO DELEGATO ACCERTAMENTO

Concordato preventivo: come cambia il calendario fiscale

Il concordato preventivo biennale modifica il calendario fiscale, introducendo nuove date che i contribuenti e i professionisti dovranno segnare in agenda. Per il 2024, il software per la comunicazione delle informazioni sarà disponibile dal 15 giugno e l'adesione dovrà avvenire entro il 15 ottobre.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo contenente disposizioni in materia d'accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, avvenuta il 25 gennaio 2024, continua l'attuazione della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023.

Il concordato preventivo biennale rappresenta uno strumento di “compliance” che definisce un rapporto fisco-contribuente più collaborativo. Lo stesso, infatti, è stato introdotto con l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo.

Alla base, c'è una proposta preventiva elaborata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito biennale, derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP. Il contribuente ha facoltà di aderire a tale proposta e, in caso d'accettazione, il computo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente al biennio oggetto della proposta di concordato, viene effettuato sulla base dei valori reddituali preventivamente concordati in luogo di quelli effettivamente realizzati.

Soggetti ammessi

L'accesso al concordato preventivo biennale è consentito ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti e che svolgono attività nel territorio dello Stato. L'istituto vale anche per i soggetti in regime forfettario, di cui all'art. 1, c. da 54-89, della L. 190/2014, ma in via sperimentale e per il solo 2024.

I contribuenti, potranno fruire del concordato se, in riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al concordato, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (compresi interessi e sanzioni) o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione.  Al predetto limite, tuttavia, non concorrono i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Casi d'esclusione

Il decreto attuativo prevede anche specifiche cause d'esclusione. Nello specifico, il contribuente non potrà aderire al concordato preventivo se anche solo una delle seguenti fattispecie risulta verificata:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli d'applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, dall'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali), nonché dagli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli d'applicazione del concordato.

Elaborazione della proposta ed effetti

L'elaborazione della proposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sarà effettuata sulla base dei dati che dovranno essere forniti dai contribuenti stessi o dai loro intermediari, attraverso appositi programmi informatici che, per il 2024, saranno resi disponibili entro il 15 giugno, mentre, per il 2025 entro il 15 aprile. A regime, invece, la disponibilità dei software è stabilita entro il 1° aprile.

L'Agenzia delle Entrate, ricevuti i dati comunicati dal contribuente o dall'intermediario e sulla base di ulteriori informazioni reperibili dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione stessa e di altri soggetti pubblici, formula la proposta di concordato nel rispetto della capacità contributiva del contribuente. Quest'ultimo, può aderire al concordato entro il termine di versamento delle imposte (art. 17, c. 1, DPR 435/2001), ma, per il primo anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023. Tale termine, è stato differito dal decreto legislativo in esame dal 30 settembre al 15 ottobre 2024.

Con l'accettazione della proposta di concordato, il contribuente (o i soci e associati in caso di società in regime di trasparenza) s'impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato stesso. Ne consegue che, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, viene concessa al contribuente la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se d'importo superiore a quello concordato.

Reddito proposto al contribuente

Tipologia di contribuente

Reddito proposto

Valori non considerati

Lavoratori autonomi esercenti arti e professioni

Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 54, c. 1, TUIR

  • Plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 54, c. 1-bis e 1-bis.1, TUIR;
  • Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone, associazioni di cui all'art. 5 del TUIR

Imprese

Reddito d'impresa di cui all'art. 56, all'artt. 81 e ss. per i soggetti IRES, nonché all'art. 66 del TUIR per le imprese minori

  • Plusvalenze realizzate (artt. 58, 86 e 87, TUIR) e sopravvenienze attive (art. 88, TUIR) nonché minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, TUIR);
  • Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del citato testo unico, o ad un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, c. 1, TUIR

Reddito minimo da dichiarare: 2000 euro

È opportuno evidenziare, inoltre, che l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'IVA e, nel corso del biennio, non potranno essere eseguiti gli accertamenti sul reddito di cui all'art. 39 del DPR 600/1973 (accertamento analitico induttivo), salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza.

Le date da ricordare

 2024

Data

Evento

15 giugno

Disponibilità dei software per comunicare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato

15 ottobre

Termine per aderire alla proposta di concordato

2025

15 aprile

Disponibilità dei software per comunicare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato

Entro il termine di versamento delle imposte sui redditi

Termine per aderire alla proposta di concordato

2026

1° aprile

Disponibilità dei software per comunicare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato

Entro il termine di versamento delle imposte sui redditi

Termine per aderire alla proposta di concordato

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