giovedì 08/02/2024 • 06:00
Il concordato preventivo biennale modifica il calendario fiscale, introducendo nuove date che i contribuenti e i professionisti dovranno segnare in agenda. Per il 2024, il software per la comunicazione delle informazioni sarà disponibile dal 15 giugno e l'adesione dovrà avvenire entro il 15 ottobre.
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Con l'approvazione definitiva del decreto legislativo contenente disposizioni in materia d'accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, avvenuta il 25 gennaio 2024, continua l'attuazione della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023.
Il concordato preventivo biennale rappresenta uno strumento di “compliance” che definisce un rapporto fisco-contribuente più collaborativo. Lo stesso, infatti, è stato introdotto con l'obiettivo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo.
Alla base, c'è una proposta preventiva elaborata dall'Agenzia delle Entrate di definizione del reddito biennale, derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP. Il contribuente ha facoltà di aderire a tale proposta e, in caso d'accettazione, il computo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente al biennio oggetto della proposta di concordato, viene effettuato sulla base dei valori reddituali preventivamente concordati in luogo di quelli effettivamente realizzati.
Soggetti ammessi
L'accesso al concordato preventivo biennale è consentito ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, residenti e che svolgono attività nel territorio dello Stato. L'istituto vale anche per i soggetti in regime forfettario, di cui all'art. 1, c. da 54-89, della L. 190/2014, ma in via sperimentale e per il solo 2024.
I contribuenti, potranno fruire del concordato se, in riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al concordato, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (compresi interessi e sanzioni) o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione. Al predetto limite, tuttavia, non concorrono i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
Casi d'esclusione
Il decreto attuativo prevede anche specifiche cause d'esclusione. Nello specifico, il contribuente non potrà aderire al concordato preventivo se anche solo una delle seguenti fattispecie risulta verificata:
Elaborazione della proposta ed effetti
L'elaborazione della proposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sarà effettuata sulla base dei dati che dovranno essere forniti dai contribuenti stessi o dai loro intermediari, attraverso appositi programmi informatici che, per il 2024, saranno resi disponibili entro il 15 giugno, mentre, per il 2025 entro il 15 aprile. A regime, invece, la disponibilità dei software è stabilita entro il 1° aprile.
L'Agenzia delle Entrate, ricevuti i dati comunicati dal contribuente o dall'intermediario e sulla base di ulteriori informazioni reperibili dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione stessa e di altri soggetti pubblici, formula la proposta di concordato nel rispetto della capacità contributiva del contribuente. Quest'ultimo, può aderire al concordato entro il termine di versamento delle imposte (art. 17, c. 1, DPR 435/2001), ma, per il primo anno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2023. Tale termine, è stato differito dal decreto legislativo in esame dal 30 settembre al 15 ottobre 2024.
Con l'accettazione della proposta di concordato, il contribuente (o i soci e associati in caso di società in regime di trasparenza) s'impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato stesso. Ne consegue che, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, viene concessa al contribuente la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se d'importo superiore a quello concordato.
Reddito proposto al contribuente |
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Tipologia di contribuente |
Reddito proposto |
Valori non considerati |
Lavoratori autonomi esercenti arti e professioni |
Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'art. 54, c. 1, TUIR |
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Imprese |
Reddito d'impresa di cui all'art. 56, all'artt. 81 e ss. per i soggetti IRES, nonché all'art. 66 del TUIR per le imprese minori |
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Reddito minimo da dichiarare: 2000 euro |
È opportuno evidenziare, inoltre, che l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'IVA e, nel corso del biennio, non potranno essere eseguiti gli accertamenti sul reddito di cui all'art. 39 del DPR 600/1973 (accertamento analitico induttivo), salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza.
Le date da ricordare |
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2024 |
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Data |
Evento |
15 giugno |
Disponibilità dei software per comunicare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato |
15 ottobre |
Termine per aderire alla proposta di concordato |
2025 |
|
15 aprile |
Disponibilità dei software per comunicare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato |
Entro il termine di versamento delle imposte sui redditi |
Termine per aderire alla proposta di concordato |
2026 |
|
1° aprile |
Disponibilità dei software per comunicare i dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato |
Entro il termine di versamento delle imposte sui redditi |
Termine per aderire alla proposta di concordato |
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