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lunedì 05/02/2024 • 20:00

Lavoro Dall’INPS

Indennità per part-time ciclico: quando presentare domanda di riesame

L'INPS, con il Mess. 5 febbraio 2024 n. 491, ha chiarito quando e come presentare domanda di riesame per accedere all'indennità una tantum di importo per i lavoratori dipendenti con contratto di part-time ciclico verticale nell'anno 2022..

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 5 min.
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Il Decreto Anticipi ha previsto un'indennità una tantum di 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti in part-time ciclico nell'anno 2022, titolari di rapporti di lavoro con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

L'INPS aveva comunicato l'attivazione del servizio per la presentazione delle domande con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, mentre con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023 ha fornito le relative istruzioni amministrative.

A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, l'INPS ha fornito, con il Mess. 5 febbraio 2024 n. 491, le istruzioni per la presentazione delle istanze per eventuali riesami, nel caso in cui le istanze siano state respinte per non avere superato i controlli.

Come e quando chiedere riesame

Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione. L’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

NB

In caso di reiezione conseguente a una mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.

Ulteriori casistiche

  • per i lavoratori che abbiano presentato nel 2023 la domanda per l’indennità una tantum 2022, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione della NASpI, è effettuato non alla data di presentazione della domanda bensì alla data del 30 novembre 2022;
  • in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro;
  •  considerato il diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende per i primi un arco temporale pari a 4 settimane, mentre per i secondi un periodo pari a 26 giorni.
  • per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a 6 giorni non lavorati; quindi 7 settimane corrispondono a 42 giorni, mentre 20 settimane corrispondono a 120 giorni.

Fonte: Mess. INPS 5 febbraio 2024 n. 491

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di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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