martedì 06/02/2024 • 06:00
La Guardia di Finanzia, in occasione di una videoconferenza del 1° febbraio 2024, ha risposto a due specifici quesiti in materia di antiriciclaggio: uno in materia di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) e coordinamento con la normativa penale, l'altro in materia di ispezioni della GdF stessa negli studi professionali.
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Omessa segnalazione di una operazione sospetta
«In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 il legislatore per ben due volte, sia per i soggetti obbligati ordinari, tra cui anche i professionisti, sia per quelli vigilati, tra cui gli intermediari finanziari bancari, assicurativi e le società di revisione, prevede che il regime sanzionatorio amministrativo sia alternativo a quello penale. Ci si chiede, quindi, l'eventuale rapporto tra l'omesso rispetto della normativa antiriciclaggio e la possibilità che possano essere contestati, come evidenziato di recente, in alcuni precedenti giurisprudenziali anche di legittimità i reati di riciclaggio e autoriciclaggio.»
La questione sottoposta all'attenzione della GdF non è priva di insidie.
L'incipit presente nell'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 231/2007 (salvo che il fatto costituisca reato) costituisce una clausola di salvaguardia penale, in quanto consente di evitare una duplicazione di sanzioni oltremodo afflittiva nei confronti dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio e dei presidi che quest'ultima impone. A fronte di tale clausola, infatti, laddove una singola condotta configuri al contempo sia una violazione penale, sia amministrativa, ai fini della punibilità si dovrà procedere esclusivamente mediante sanzione penale.
Giova ricordare che l'omessa segnalazione di operazioni sospette, laddove ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'adempimento, è punita con sanzioni amministrative pecuniarie molto onerose: fatta salva l'ipotesi di violazione formale, per la quale è prevista una sanzione di importo fisso pari a € 3.000, in tutti gli altri casi (violazioni qualificate), l'intervallo sanzionatorio può variare da un minimo di € 30.000 a un massimo di € 300.000, secondo le indicazioni operative a suo tempo fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In tale contesto si innesta una valutazione ulteriore e particolarmente delicata, legata alla condotta del soggetto obbligato che ha omesso di effettuare la SOS e alla possibilità di ricollegare a tale condotta omissiva – e conseguentemente contestare – i reati di riciclaggio/autoriciclaggio. Al riguardo la GdF osserva che la mera condotta omissiva non integra automaticamente l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa; tuttavia, tale condotta, laddove valutata congiuntamente ad altri elementi emersi nel corso dell'attività di indagine, potrebbe integrare l'elemento soggettivo del reato.
È evidente che al fine di dimostrare la sussistenza del dolo in capo al soggetto obbligato occorrono elementi ben diversi dalla mera circostanza dell'omessa segnalazione: in particolare, è necessario provare che a tale omissione corrisponde una specifica volontà del soggetto agente, ad esempio quella di favorire l'autore del reato presupposto, aiutandolo a sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni, configurandosi nel caso di specie un'ipotesi di concorso dell'extraneus nel reato proprio (così Cass. pen. Sez. II, 14/07/2017, n. 42561, nei confronti di un professionista).
Ispezione della Gdf ai fini antiriciclaggio
«L'ispezione dei professionisti ai fini antiriciclaggio come viene effettuata? Con quali modalità e a quali annualità può essere circoscritta?»
Come noto, l'art. 9 del D.Lgs. 231/2007 affida l'attività di controllo sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei professionisti alla Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria - NSPV (per delega dello stesso NSPV, anche attraverso i Nuclei di Polizia Tributaria, i Gruppi e le Compagnie).
La norma de qua si limita a individuare i destinatari del controllo e i poteri ispettivi assegnati alla GdF; l'indicazione delle prescrizioni in materia di procedure e modalità operative per l'espletamento dell'attività ispettiva e investigativa è affidata ad alcuni atti della stessa GdF (circolari n. 83607/2012 e n. 210557/2017), all'interno dei quali sono previste due tipologie di moduli ispettivi:
In risposta al quesito sottoposto, la GdF rammenta che, sulla base di quanto disposto nella circolare n. 83607 sopra richiamata, l'ispezione o il controllo antiriciclaggio devono seguire uno schema di lavoro articolato nelle seguenti fasi:
La circolare stessa sottolinea l'importanza di applicare in ogni controllo antiriciclaggio il principio di collaborazione con i soggetti sottoposti a ispezione.
L'accesso è disposto presso i locali del soggetto vigilato senza preavviso e previa esibizione delle tessere personali di riconoscimento dei militari operanti, nonché del foglio di servizio, che contiene:
Effettuato l'accesso, si procede dapprima a richiedere l'esibizione della documentazione fondamentale all'esercizio dell'attività e degli eventuali manuali organizzativi interni e delle procedure antiriciclaggio usate dal soggetto sottoposto ad ispezione, nonché l'organigramma attraverso cui individuare compiti e responsabilità interne relative a ciascun obbligo antiriciclaggio. Successivamente, viene richiesta l'esibizione dei sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni adottati e un numero di fascicoli appropriato, selezionati all'interno della complessiva clientela del professionista oggetto d'ispezione.
I risultati dell'accesso ispettivo confluiscono in un verbale giornaliero di ispezione che contiene una descrizione completa delle operazioni eseguite durante la giornata, delle richieste rivolte dalla GdF al soggetto ispezionato (e/o al rispettivo rappresentante) e delle risposte ricevute, nonché delle osservazioni e considerazioni che il soggetto ispezionato ha rilasciato spontaneamente.
In seguito, i verbalizzanti procedono a controllare la documentazione acquisita al fine di verificare se le informazioni contenute siano esatte e complete, in aderenza a quanto imposto dalla normativa antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione delle informazioni e invio delle segnalazioni di operazioni sospette.
Di tali attività è sempre redatto verbale, in prosecuzione di quanto compilato in fase di accesso. Tale verbale viene rilasciato in copia alla parte che, nel rispetto del principio del contraddittorio, potrà illustrare i percorsi logico-interpretativi che ha seguito nelle valutazioni del rischio e nell'esame delle informazioni disponibili.
In merito all'ultima parte del quesito, la GdF si limita a precisare che il periodo temporale soggetto a controllo, in genere, coincide con l'annualità conclusa, oltre a quella in corso all'atto dell'intervento, benché sia possibile, prima dell'avvio o durante lo svolgimento dell'ispezione stessa, l'ampliamento dell'arco temporale oggetto di controllo.
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Annalisa De Vivo
- Dottore commercialista, Consulente AML/231Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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