sabato 10/02/2024 • 06:00
L'intervento di risanamento conservativo effettuato da imprese di costruzione che riqualificano nella loro interezza gli immobili preesistenti e che cedono il bene merce entro i termini di legge, soggiace alla disciplina di favore con le conseguenti detrazioni fiscali spettanti connaturate alla legislazione in tema di transizione ecologica.
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La vicenda Un contribuente, con il mod. 730/2016 relativo all'anno di imposta 2015, riportava in detrazione dall'imposta lorda Irpef una certa somma per spese di ristrutturazione sostenute dal proprio dante causa (un'impresa di costruzioni), ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 bis del TUIR. L'immobile acquistato dal contribuente era stato oggetto di “ristrutturazione edilizia”, ex art. 64 L.R. Lombarda n. 12/2005, con recupero del sottotetto preesistente previa realizzazione delle opere necessarie a garantire l'abitabilità dei relativi locali. In particolare, le falde e la linea di gronda del tetto avevano subito modifiche al fine di assicurare la prescritta altezza media ponderale di metri 2,40 (art. 63 della citata L.R.). La dichiarazione dei redditi era stata oggetto di controllo formale da parte dell'Agenzia delle Entrate in esito al quale comunicava al contribuente il disconoscimento della detraibilità delle spese di ristrutturazione relative all'immobile acquistato. Secondo il contribuente la qualificazione, operata dalla citata L.R., del recupero di sottotetto quale “ristrutturazione edilizia” ne legittimava la detraibilità delle spese sostenute per l'intervento edili...
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