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Le nuove modalità di tassazione dei prestiti ai dipendenti

L'art. 3, commi 3-bis e 3-quater del D.L. 145/2023, ha apportato una sostanziale modifica alle modalità di determinazione del valore imponibile ai fini della tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti. Il primo periodo dell'art. 51 comma 4 lettera b), TUIR nella sua nuova formulazione, dispone che in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell'imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata ovvero, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Come si ricorderà, in vigenza della precedente disciplina, nelle ipotesi di concessione di prestiti o di altre forme di finanziamento concesse dal datore di lavoro, per la determinazione del compenso in natura che partecipa alla formazione del reddito di lavoro dipendente, si assumeva il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Dopo le novità introdotte dal Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023, convertito con L. 191/2023) che hanno modificato il ...

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