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lunedì 05/02/2024 • 06:00

Speciali DECRETO DELEGATO ACCERTAMENTO

IVA: prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti

Nell'ambito di attuazione della riforma fiscale, il Decreto su accertamento tributario e concordato preventivo introduce la prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. Cosa ha previsto il Legislatore?

di Gaetano Murano - Ufficiale della Guardia di Finanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Il ruolo del rappresentante fiscale di società non residenti o senza stabile organizzazione in Italia richiederà, nell'adempimento degli obblighi tributari connessi al mandato, la verifica e la corrispondenza delle informazioni rese agli Organi di controllo ed il possesso di specifici requisiti di affidabilità fiscale, al fine di prevenire e reprimere ogni possibile abuso del sistema agevolativo di esenzione Iva negli scambi internazionali.

Contrasto ai fenomeni evasivi e fraudolenti

Il sistema comune in materia di applicazione dell'IVA – secondo il principio cardine enucleato nella Direttiva di riferimento (n. 112 del 28.11.2006) - dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.

Al riguardo, il legislatore tributario ha pienamente intercettato tale esigenza facendone un punto cardine della Legge delega per la riforma fiscale (n.111/2023) secondo cui occorre appunto rivedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la promozione di accordi di cooperazione tra le amministrazioni dei Paesi membri e di forme di collaborazione tra le amministrazioni nazionali territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, come previsto all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della citata direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Le esperienze maturate sul campo negli anni hanno posto in risalto come spesso la normativa unionale e di riflesso quella nazionale venga fraudolentemente aggirata attraverso specifici meccanismi evasivi finalizzati prevalentemente alla sottrazione di materia imponibile connessa alle transazioni internazionali; il sistema di controllo, pertanto, deve essere costantemente in grado di intercettare tali fenomenologie illecite nella duplice ottica di garantire il rispetto della disciplina di settore ed il corretto pagamento del quantum debeatur, ma anche di assicurare – sul mercato – uniformi e paritetiche condizioni di competitività per tutti gli operatori regolari. 

Si tratta, a mero titolo esemplificativo, di un particolare regime doganale (c.d Codice 42, ex Rg.UE 756/2012) attraverso cui l'esenzione dal pagamento dell'IVA ed, eventualmente, la sospensione d'accisa sono concesse in quanto l'importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l'IVA ed, eventualmente, l'accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale.  

Esempio 1

Esempio 2

 

Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale

 

Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L'immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d'accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

Ai fini della corretta applicazione del regime in commento, è necessario che:

a) l'importatore fornisca nella dichiarazione di importazione informazioni valide e complete ai fini IVA;

b) l'autorità doganale verifichi tali informazioni prima dello svincolo delle merci.

In tale perimetro di riferimento , dunque, trova adeguata allocazione - nel corpus dell'art. 35 del DPR 633/72 - il nuovo comma 7-quater il quale si innesta, de plano, nel novero degli adempimenti già ab origine previsti in capo al contribuente che intende avviare in Italia un'attività d'impresa, artistica o professionale ovvero vi istituisca una stabile organizzazione; più specificatamente la nuova previsione richiede da parte dei soggetti non residenti che assolvono agli obblighi Iva - tramite un rappresentante fiscale nominato - la prestazione di idonea garanzia ai fini dell'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Cosa prevede la riforma fiscale

La novella legislativa, pone in capo al prefato rappresentante fiscale l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

Le nuove disposizioni, in concreto, rispondono a monte all'esigenza di prevenire possibili distorsioni del regime doganale di riferimento e quindi del relativo sistema di controllo attraverso l'immediata percezione circa la veridicità della documentazione esposta dalla parte a giustificazione dell'operazione commerciale ed a valle alla necessaria ricostruzione e tracciabilità dei correlati flussi finanziari sottostanti. Non a caso, i termini e le modalità di intervento per la verifica di tali adempimenti saranno attuati – per espressa previsione - anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra l'Agenzia delle entrate ed il Corpo della Guardia di Finanza.

Ciò anche allo scopo di individuare – sul territorio - posizioni soggettive riconducibili a meri prestanome ovvero a società cartiere (non disgiunte a volte dal noto fenomeno delle partite Iva apri e chiudi che “vivono” solo per la realizzazione - in un ristretto arco temporale - di comportamenti fraudolenti). I beni importati nell'ambito di questo regime, infatti, o rischiano di restare non tassati nello Stato membro di importazione oppure di essere consumati nello Stato membro di destinazione senza che venga riscossa l'IVA.

Le informazioni fornite all'atto dell'operazione doganale, infatti, tendono in tal caso a mascherare (rectius celare) di fatto l'effettivo destinatario (beneficiario) dell'istituto in commento.

In via analoga e nella conforme prospettiva di prevenire e reprimere ogni condotta lesiva degli interessi erariali nazionali ed unionali, il rappresentante fiscale, nominato, residente in territorio nazionale, che assolve gli obblighi Iva di soggetti non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, deve possedere i medesimi requisiti soggettivi, già richiesti obbligatoriamente per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ex art. 8 del DM. N.164/1999. Nel caso di nomina di una persona giuridica, il destinatario della previsione si identifica nel rappresentante legale, nominato, dell'ente incaricato.

Anche in questo caso, quale ulteriore misura antievasione, con successivo Decreto Ministeriale saranno stabiliti taluni, specifici criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale potrà operare in tale veste solo ed esclusivamente previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione alla platea dei soggetti rappresentati.

Sul fronte sanzionatorio, in via conclusiva, in caso di mancato rispetto dei nuovi obblighi di verifica e corrispondenza sopra indicati, viene ora prevista, intervenendo sull'art. 11 D.lgs.471/1997, in capo al rappresentante fiscale nominato, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (nella forbice compresa tra euro 3.000 ad euro 50.000) senza applicazione, peraltro, delle ipotesi aggravanti di concorso e continuazione delle violazioni di norme tributarie, specificatamente indicate nell'articolo 12 del D.lgs n.472/1997.

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