venerdì 02/02/2024 • 14:38
L'Agenzia delle Entrate, nell'evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, ha fornito risposte in tema di conferimenti iniziali a ETS e di sostituzione delle ONLUS con gli enti del terzo settore di natura non commerciale.
redazione Memento
Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte relativamente agli enti del terzo settore, di seguito analizzate nel dettaglio. Erogazioni liberali La detrazione del 30% degli oneri sostenuti per erogazioni liberali a favore di un ETS non si applica ai conferimenti iniziali in denaro. Si ricorda che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del terzo settore non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a € 30.000. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 D.Lgs. 117/2017). L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a € 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene (artt. 3 e 4 DM 28 novembre 2019). Regole sospese fra ETS e ONLUS Nel Codice del Terzo Settore le ONLUS non sono ancora state sostituite dagli enti del terzo settore di natura non commerciale. È stato disposto che nell'art. 10 c. 1 n. 15), 19),20) e 27-ter) DPR 633/72 la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale» (art. 89 c. 7 lett. b D.Lgs. 117/2017 -Codice del Terzo Settore). La suddetta disposizione è contenuta nel Titolo X del CTS. Ai sensi dell'art. 104 c. 2 D.Lgs. 117/2017, le disposizioni del titolo X, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 c. 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro. Ciò posto, poiché la prima delle due condizioni innanzi indicate (l'autorizzazione della Commissione europea) non si è ancora verificata, la modifica di cui al richiamato articolo 89 non è ancora operativa.
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