venerdì 02/02/2024 • 12:32
Il Ministero dell’Ambiente e quello dell’Agricoltura hanno sottoscritto la bozza del c.d. Decreto FER2, con la finalità di sostenere con incentivi la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili o con costi di generazione elevati, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030.
redazione Memento
Il Ministero dell’Ambiente e quello dell’Agricoltura hanno sottoscritto la bozza del c.d. Decreto FER2, con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Per il perseguimento di queste finalità vengono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi. Il Decreto cessa la propria applicazione il 31 dicembre 2028. Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi Possono accedere alle procedure competitive gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti: possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali; rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi: impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici; impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici; impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici; impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche; impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne. Non è consentito l’accesso agli incentivi: alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/2016); alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno. Procedure per l’accesso agli incentivi Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. Cumulabilità di incentivi Gli incentivi in trattazione sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie: esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento; fondi di garanzia e fondi di rotazione; agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
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