Il Ministero dell’Ambiente e quello dell’Agricoltura hanno sottoscritto la bozza del c.d. Decreto FER2, con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Per il perseguimento di queste finalità vengono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne e impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio, possono accedere agli incentivi.
Il Decreto cessa la propria applicazione il 31 dicembre 2028.
Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi
Possono accedere alle procedure competitive gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:
- possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
- preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
- rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali;
- rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:
- impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;
- impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;
- impianti solari termodinamici: potenza non superiore a 15.000 kW elettrici;
- impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;
- impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.
Non è consentito l’accesso agli incentivi:
- alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/2016);
- alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
Procedure per l’accesso agli incentivi
Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
Cumulabilità di incentivi
Gli incentivi in trattazione sono cumulabili esclusivamente con i meccanismi di aiuto rientranti fra le seguenti categorie:
- esclusivamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.