venerdì 02/02/2024 • 11:19
Nel corso di un evento organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cooperative compliance, relativamente ai rischi fiscali e al ravvedimento.
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I rischi fiscali
Nel corso dell'evento organizzato dalla stampa specializzata, due in sono le “macrodomande” sollevati all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate in tema di cooperative compliance.
Il primo comparto concerne il tema dei rischi fiscali e del ravvedimento. In particolare, viene chiesto se si possa beneficiare comunque del ravvedimento operoso in caso di condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi (ricompresi nella mappa dei rischi le norme in materia di adempimento collaborativo) che prevedono una riduzione sanzionatoria ma di cui, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non dovesse condividere la posizione dell'impresa.
La risposta dell'Agenzia è articolare e puntuale.
Nello specifico, viene evidenziato che con la circolare del 16 settembre 2016, n. 38/E, a commento del previgente articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ove l'Agenzia delle entrate non condividesse la posizione espressa dall'impresa con riferimento ad un'operazione da quest'ultima comunicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto, ai fini dell'accertamento delle maggiori imposte dovute e dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti dell'impresa, assumerà rilevanza la condotta da questa effettivamente tenuta in occasione dei successivi adempimenti tributari (i.e.: fatturazione e registrazione delle operazioni, presentazione delle dichiarazioni ecc.).
Si potranno, pertanto, verificare le seguenti ipotesi:
a) l'impresa, avuta conoscenza della posizione espressa dall'Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso si adegua alle indicazioni da essa espresse;
b) l'impresa, avuta conoscenza della posizione espressa dall'Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso non si adegua alle indicazioni da essa espresse.
In tale seconda ipotesi, fino all'emanazione dell'atto impositivo l'impresa potrà comunque avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di ravvedimento operoso.
In particolare, continua l'Agenzia, trattandosi di un soggetto aderente al regime di adempimento collaborativo, la "sanzione base", cui applicare le riduzioni previste, sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto».
Tanto premesso, l'Agenzia fa comunque presente che il nuovo comma 3-bisdell'articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015 prevede che, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
Relativamente alla gestione delle interlocuzioni nell'ambito del Regime di adempimento collaborativo, viene citata la Risoluzione n. 49 del 22 luglio 2021. Il documento ha ha già chiarito che i rischi fiscali relativi a fattispecie escluse dai doveri di comunicazione preventiva, in quanto non rientranti nei parametri qualitativi e quantitativi concordati con il contribuente (c.d. rischi fiscali non significativi), si considerano comunque comunicati se ricompresi nella “Mappa dei rischi”. La Risoluzione ha precisato che per tale tipologia di rischi, al fine di beneficiare della relativa riduzione sanzionatoria nelle ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione assunta dall'impresa, non è necessario procedere alla preventiva comunicazione degli eventi o operazioni che generano gli stessi, ma è sufficiente che il contribuente dimostri di aver predisposto, ex ante, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare i relativi eventi generatori.
In ogni caso, si sottolinea che, al fine di beneficiare della riduzione sanzionatoria, risulterà sempre necessario che il rischio fiscale nel quale si è incorsi nella commissione della violazione risulti mappato nella versione della “Mappa dei rischi”, comunicata all'Ufficio in data antecedente alla violazione commessa.
Nelle circostanze anzidette, è, quindi, confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, fino alla notifica dell'avviso di accertamento, applicando alla “sanzione base” - costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà.
Adesione all'adempimento collaborativo
Passando alla seconda domanda, si evidenzia che il comma 6-bis dell'articolo 6 riduce di due anni i termini per l'accertamento nel caso di ottenimento della certificazione del TCF. Si chiede, il beneficio opera anche nei confronti dei contribuenti che, avendo già aderito al regime di adempimento collaborativo, non sono tenuti, e quindi, non ottengono la certificazione?
L'Agenzia chiarisce che, a norma del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015.
Si ritiene quindi, conclude l'Agenzia, che il beneficio di cui al comma 6-bis dell'articolo 6 operi anche nei confronti dei soggetti già ammessi e non in possesso della certificazione, in quanto non tenuti.
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Matteo Dellapina
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